art. 1
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti la direttiva (UE) 2019/879,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva  2014/59/UE,
per quanto riguarda la capacita' di  assorbimento  di  perdite  e  di
ricapitalizzazione  degli  enti  creditizi   e   delle   imprese   di
investimento e la direttiva 98/26/CE, e il regolamento (UE) 2019/877,
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che
modifica il regolamento (UE) n.  806/2014,  per  quanto  riguarda  la
capacita' di assorbimento delle perdite e di  ricapitalizzazione  per
gli enti creditizi e le imprese di investimento; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in
particolare, l'articolo 11; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n.  52,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  recante
attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio. 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico, della giustizia e  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 
 
1. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) All'articolo 1, comma 1: 
    1) alla lettera b), le parole «della principali aree di affari  e
coloro che sono rispondono» sono sostituite  dalle  seguenti:  «delle
principali aree di affari e coloro che rispondono»; 
    2) la lettera f) e' sostituita dalla  seguente:  «f)  «azione  di
risoluzione»: la decisione di sottoporre un soggetto  a  risoluzione,
l'esercizio di uno o piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V,  oppure
l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione di cui  al  Titolo
IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del regolamento (UE) n.
806/2014;»; 
    3) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
o dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014 » 
    4) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti: 
      «h-bis) «banca affiliata»: una banca di credito  cooperativo  o
una banca a cui fa  capo  un  sottogruppo  territoriale  aderente  al
gruppo bancario  cooperativo  in  quanto  soggetta  all'attivita'  di
direzione e coordinamento della capogruppo in virtu' del contratto di
coesione con essa stipulato; 
      h-ter)  «banca  extracomunitaria»:  una  banca  come   definita
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Testo Unico Bancario;»; 
    5) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
      «i) «capitale primario di classe 1»: il  capitale  primario  di
classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE)  n.
575/2013;»; 
    6) dopo la lettera n) sono inserite le seguenti: 
      «n-bis) «coefficiente di capitale totale»: il requisito di  cui
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c),  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013; 
      n-ter) «coefficiente di leva finanziaria»: il  coefficiente  di
cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n.
575/2013;»; 
    7) alla lettera s), le parole «comma 5,» sono soppresse; 
    8) dopo la lettera t) e' inserita la seguente: 
      «t-bis)  «disposizioni  dell'MRU»:  il  regolamento   (UE)   n.
806/2014 e le relative misure di esecuzione;»; 
    9) alla lettera v) dopo le parole «Sezione II, Sottosezione  II,»
sono inserite le seguenti: «o dell'articolo 25 del  regolamento  (UE)
n. 806/2014»; 
    10) dopo la lettera v) sono inserite le seguenti: 
      «v-bis) «ente  a  rilevanza  sistemica  a  livello  globale»  o
«G-SII»: un G-SII secondo  la  definizione  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
      v-ter)  «ente  designato  per  la  risoluzione»:  una   persona
giuridica avente sede legale nell'Unione  europea  identificata  come
soggetto per il quale il  piano  di  risoluzione  di  gruppo  prevede
l'applicazione di un'azione  di  risoluzione  ovvero  una  banca  non
sottoposta a vigilanza su base consolidata per la quale il  piano  di
risoluzione  individuale  prevede  l'applicazione  di  un'azione   di
risoluzione; 
      v-quater) «ente di maggiori dimensioni»: l'ente  designato  per
la risoluzione che non e' G-SII e che fa parte di un gruppo  soggetto
a risoluzione le cui attivita' totali  superano  i  100  miliardi  di
euro;»; 
    11) dopo la lettera dd) sono inserite le seguenti: 
      «dd-bis) «gruppo  bancario  cooperativo»:  il  gruppo  bancario
cooperativo previsto dall'articolo 37-bis del Testo Unico Bancario; 
      dd-ter) «gruppo soggetto a risoluzione»: 
        1) un ente designato per la risoluzione e le societa' da esso
controllate che non siano: 
          i) a loro volta enti designati per la risoluzione; 
          ii) controllate da altri enti designati per la risoluzione; 
          iii) soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che,  in
conformita' al piano di risoluzione,  non  sono  inclusi  nel  gruppo
soggetto a risoluzione, nonche' le societa' da essi controllate; 
        2) le societa' appartenenti a un gruppo bancario cooperativo,
quando almeno una delle banche affiliate o la societa' capogruppo  e'
un ente designato per la risoluzione; 
          dd-quater) «impresa di investimento di paesi terzi  diversa
da una banca»:  l'impresa  che  non  ha  la  propria  sede  legale  o
direzione legale nell'Unione  europea,  diversa  da  una  banca,  che
presta uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento: 
          1) negoziazione per conto proprio; 
          2) assunzione a fermo e,  in  aggiunta  o  in  alternativa,
collocamento sulla base di  un  impegno  irrevocabile  nei  confronti
dell'emittente; 
          3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;»; 
      12) la lettera mm) e' sostituita dalla seguente: 
        «mm) «misura di prevenzione  della  crisi»:  l'esercizio  dei
poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma  3,  del  Testo  Unico
Bancario, l'applicazione  di  una  misura  di  intervento  precoce  o
dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico  Bancario,
l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15  del  presente
decreto e dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014,  nonche'
dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV,  Capo
II, e dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;»; 
      13) dopo la lettera mm) e' inserita la seguente: 
        «mm-bis) «MRU»: il Meccanismo di risoluzione unico, ossia  il
sistema di risoluzione istituito ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.
806/2014,  composto  dal  Comitato  di  Risoluzione  Unico  e   dalle
autorita'  nazionali  di  risoluzione  degli  Stati  membri  che   vi
partecipano;»; 
      14) alla lettera qq), le parole «nel patrimonio  di  vigilanza»
sono sostituite dalle seguenti: «nei fondi propri»; 
      15) dopo la lettera qq) e' inserita la seguente: 
        «qq-bis) «passivita' computabili»: le passivita'  ammissibili
che  soddisfano  le   condizioni   dell'articolo   16-quater   ovvero
dell'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), le passivita'  indicate
dall'articolo 2, comma 1,  punto  49-bis,  del  regolamento  (UE)  n.
806/2014,  nonche'  gli  strumenti  di  capitale  di  classe  2   che
soddisfano le condizioni di cui  all'articolo  72-bis,  paragrafo  1,
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;»; 
      16) dopo la lettera tt) sono inserite le seguenti: 
        «tt-bis) «requisito combinato di  riserva  di  capitale»:  il
requisito combinato di riserva di capitale come definito all'articolo
128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative  disposizioni  di
recepimento; 
        tt-ter)  «requisito  di  capitale  di  primo  pilastro»:   il
requisito di cui all'articolo 92, comma 1, del  regolamento  (UE)  n.
575/2013; 
        tt-quater)  «requisito  di  capitale  vincolante  di  secondo
pilastro»:  il  requisito  stabilito  in  base  alla   normativa   di
recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE; 
        tt-quinquies) «riserva di capitale anticiclica»: il requisito
di cui all'articolo  128,  punto  6,  della  direttiva  2013/36/UE  e
relative disposizioni di recepimento;»; 
      17) alla lettera  uu)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «ovvero indicate nel programma  di  risoluzione  adottato  ai
sensi  dell'articolo  18  del  regolamento  (UE)  n.   806/2014   del
Parlamento europeo e del Consiglio»; 
      18) la lettera aaa) e' sostituita dalla seguente: 
        «aaa) «SIM»: una  societa'  di  intermediazione  mobiliare  o
un'impresa di investimento dell'Unione europea che presta uno o  piu'
dei seguenti servizi o attivita' di investimento: 
          1) negoziazione per conto proprio; 
          2) assunzione a  fermo  e  in  aggiunta  o  in  alternativa
collocamento sulla base di  un  impegno  irrevocabile  nei  confronti
dell'emittente; 
          3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;»; 
      19) alla  lettera  ggg)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «. Ai fini dell'applicazione ai gruppi  bancari  cooperativi
degli articoli 8, 13, 15, 16 e  70,  del  Titolo  III,  Capo  II-bis,
nonche' del Titolo IV, Capo II, si considerano  societa'  controllate
altresi',  ove  appropriato,  le  banche   affiliate,   la   societa'
capogruppo e le rispettive societa' controllate, tenuto  conto  delle
modalita' con cui il requisito minimo di fondi  propri  e  passivita'
computabili e' applicato  a  questi  gruppi  ai  sensi  dell'articolo
16-quinquies, comma 3»; 
      20) dopo la lettera ggg) e' inserita la seguente: 
        «ggg-bis) «societa' controllate rilevanti»:  le  societa'  di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135, del regolamento  (UE)  n.
575/2013;»; 
      21) alla lettera lll), dopo le parole «Sottosezione III,», sono
inserite le seguenti: «o dell'articolo 26  del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio»; 
      22) dopo la lettera lll) e' inserita la seguente: 
        «lll-bis)  «soggetto  assimilato  a  un  ente   di   maggiori
dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che  non  e'  G-SII,
che fa parte di un gruppo soggetto a  risoluzione  le  cui  attivita'
totali sono inferiori a 100 miliardi di euro  e  che  e'  considerato
idoneo a porre rischi sistemici in caso di dissesto o di  rischio  di
dissesto dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia;»; 
      23) dopo la lettera ppp) e' inserita la seguente: 
        «ppp-bis) «strumenti di capitale primario di  classe  1»:  le
azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari  computabili  nel
capitale primario di classe  1  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013;»; 
      24) dopo la lettera qqq) e' inserita la seguente: 
        «qqq-bis) «strumenti subordinati computabili»: gli  strumenti
che soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 72-bis  del
regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo  72-ter,
paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo regolamento;»; 
        b) al Titolo I, dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis. (Disciplina applicabile ad altri intermediari).  -  1.
Alle SIM, alle succursali italiane  di  imprese  di  investimento  di
paesi terzi diverse da una banca e alle societa'  appartenenti  a  un
gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 del  Testo  Unico  della
Finanza, si applica, per le materie regolate  dal  presente  decreto,
quanto previsto dal Testo Unico  della  Finanza  e  dalle  norme  ivi
richiamate, quando  questi  soggetti  non  rientrano  nell'ambito  di
applicazione di cui all'articolo 2.»; 
        c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) al comma 3, le parole «passivita' soggette a bail-in  ai
sensi dell'articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: «fondi propri
e passivita' computabili»; 
          2) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole  «La  Banca
d'Italia  esercita  i  poteri  di  risoluzione  in  armonia  con   le
disposizioni dell'Unione Europea» sono inserite le seguenti:  «ed  e'
l'autorita' di risoluzione nazionale ai fini delle  disposizioni  del
MRU» e dopo le parole «il SEVIF» sono inserite  le  seguenti:  «e  il
MRU»; 
        d) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Restano  ferme  le  disposizioni  del  MRU  in  materia  di
comunicazione delle informazioni al Comitato di Risoluzione  Unico  o
alla Banca Centrale Europea.»; 
        e) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole  «il  SEVIF»  sono
inserite le seguenti: «e il MRU»; 
        f) al Titolo II, dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis.(Partecipazione al MRU e poteri della Banca d'Italia).-
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU il  presente
decreto legislativo  si  applica,  in  quanto  compatibile  con  tali
disposizioni, quando esse prevedono l'applicazione  della  disciplina
nazionale di recepimento della direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio. Il presente decreto si applica, inoltre, per
gli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del MRU e  in  quanto
compatibile con queste ultime. 
  2. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, i  poteri
attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto  sono  esercitati
dalla Banca  d'Italia  stessa  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
stabilite dalle disposizioni del MRU che disciplinano l'esercizio  di
compiti di risoluzione e, per alcuni di  essi,  prevedono  differenti
modalita' di cooperazione tra il Comitato di Risoluzione Unico  e  le
autorita' nazionali per i soggetti sottoposti al regime accentrato di
risoluzione  e  quelli  non  sottoposti  al  regime   accentrato   di
risoluzione. 
  3. Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia, in particolare: 
    a) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti del Comitato
di Risoluzione Unico, quando richiesto dalle disposizioni del MRU; 
    b) fornisce  al  Comitato  di  Risoluzione  Unico  e  alla  Banca
Centrale Europea le informazioni necessarie per  lo  svolgimento  dei
compiti ad essi attribuiti ai sensi delle disposizioni del MRU, fermo
restando il potere del Comitato di Risoluzione Unico  e  della  Banca
Centrale Europea di ottenere le informazioni e di condurre ispezioni; 
    c) assiste il Comitato di Risoluzione  Unico  nella  preparazione
degli atti relativi ai compiti di risoluzione a esso attribuiti dalle
disposizioni del MRU; 
    d) da'  esecuzione  ai  programmi  di  risoluzione  adottati  dal
Comitato di Risoluzione Unico ad essa indirizzati e attua ogni  altra
decisione del Comitato ad essa destinata; 
    e) informa il Comitato di Risoluzione Unico dell'attivita' svolta
e dei procedimenti amministrativi avviati,  nei  casi  e  secondo  le
modalita' previsti dalle disposizioni del MRU; 
    f) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva al Comitato
di Risoluzione Unico, previsti dal presente decreto legislativo nelle
materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, anche su richiesta o
dietro istruzioni  del  Comitato  di  Risoluzione  Unico,  informando
quest'ultimo dell'attivita' svolta in esito alla richiesta; 
    g) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto  che
non  siano  attribuiti  al  Comitato  di  Risoluzione   Unico   dalle
disposizioni del MRU. 
  4. Nelle materie inerenti  l'esercizio  dei  compiti  attributi  al
Comitato di Risoluzione Unico dalle disposizioni del MRU, le sanzioni
amministrative previste nel Titolo VII sono applicate secondo  quanto
ivi previsto. 
  5. Nell'esercizio delle rispettive competenze, la Banca d'Italia  e
il MRU operano in stretta collaborazione,  secondo  il  principio  di
leale cooperazione. 
  6. La Banca d'Italia esercita i poteri, anche sanzionatori, ad essa
attribuiti dal presente decreto legislativo anche per  assicurare  il
rispetto da parte dei soggetti indicati dall'articolo  2  degli  atti
dell'Unione  europea  direttamente  applicabili  ovvero  in  caso  di
inosservanza degli stessi.»; 
    g) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, le parole «la Banca Centrale Europea  se  questa
e'» sono soppresse; 
      2) al comma 2, le  parole  «dalla  Banca  d'Italia,  anche  con
provvedimenti di carattere generale.» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 102.»; 
      3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. Il piano e' riesaminato ai sensi  del  comma  4  dopo
l'attuazione di un'azione di risoluzione o l'esercizio del potere  di
riduzione  o  conversione  ai  sensi  del  Titolo  IV,  Capo   II   o
dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014. 
        4-ter. Nei casi di riesame del piano di cui al  comma  4-bis,
la Banca d'Italia, nel fissare i  termini  per  la  costituzione  del
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili tiene conto
del termine  per  conformarsi  agli  orientamenti  sui  fondi  propri
aggiuntivi.»; 
    h) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
che identifica uno o piu' enti designati per la risoluzione e  gruppi
soggetti a risoluzione»; 
      2) al comma 2, le  parole  «dalla  Banca  d'Italia,  anche  con
provvedimenti di carattere generale.» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 103.»; 
      3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. Nei casi di cui al comma 5, se  il  gruppo  comprende
piu' di un gruppo soggetto a  risoluzione,  la  pianificazione  delle
azioni  di  risoluzione  applicabili  a  ciascun  gruppo  soggetto  a
risoluzione avviene con le modalita' previste dall'articolo 70.»; 
    i) all'articolo 9: 
      1) al comma 1, le  parole  «della  Banca  Centrale  Europea  se
questa   e'   l'autorita'»   sono    sostituite    dalle    seguenti:
«dell'autorita'»; 
      2) al comma 4, le parole  «dalla  Banca  Centrale  Europea,  se
questa   e'   l'autorita'»   sono    sostituite    dalle    seguenti:
«dall'autorita'»; 
    l) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, le parole  «la  Banca  Centrale  Europea  quando
questa e'», sono soppresse; 
      2) al comma 3, le  parole  «dalla  Banca  d'Italia,  anche  con
provvedimenti di carattere generale,» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 104»; 
    m) all'articolo 13: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Un gruppo si intende risolvibile, anche  in  presenza  di
situazioni di instabilita'  finanziaria  generalizzata  o  di  eventi
sistemici,  quando  le   componenti   del   gruppo   possono   essere
assoggettate alle procedure concorsuali  rispettivamente  applicabili
oppure quando il  gruppo  puo'  essere  sottoposto  alla  risoluzione
applicando le misure  di  risoluzione  ed  esercitando  i  poteri  di
risoluzione nei confronti degli enti designati per la risoluzione  ad
esso appartenenti, in modo da  minimizzare  le  conseguenze  negative
significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le
componenti o le succursali del gruppo sono stabilite, di altri  Stati
membri o dell'Unione europea e nella  prospettiva  di  assicurare  la
continuita' delle funzioni essenziali  svolte  dalle  componenti  del
gruppo mediante la loro separazione,  se  facilmente  praticabile  in
modo tempestivo, o con altri mezzi.»; 
      2) al comma 3, le  parole  «dalla  Banca  d'Italia,  anche  con
provvedimenti di carattere generale,» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 104»; 
      3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Se un  gruppo  e'  composto  da  piu'  di  un  gruppo
soggetto  a  risoluzione,  la  valutazione  della  risolvibilita'  e'
effettuata su ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformita' al
presente  articolo.  Questa  valutazione  non  fa   venir   meno   la
valutazione della risolvibilita' dell'intero gruppo ed e'  effettuata
secondo le modalita' di cui all'articolo 8.»; 
    n) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis. (Potere di vietare talune distribuzioni). - 1. Se uno
dei soggetti di cui all'articolo 2 rispetta il requisito combinato di
riserva di capitale considerato in aggiunta alla somma dei  requisiti
di capitale di primo pilastro di cui all'articolo  92,  paragrafo  1,
lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013, del  Parlamento
europeo e del Consiglio, e del requisito di  capitale  vincolante  di
secondo pilastro, ma non rispetta il requisito combinato  di  riserva
di capitale considerato in aggiunta  al  requisito  minimo  di  fondi
propri e passivita' computabili di cui agli articoli  16-quinquies  e
16-sexies espresso in termini di  esposizione  al  rischio  ai  sensi
dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), la Banca  d'Italia  ha  il
potere di vietare al soggetto di  effettuare  distribuzioni  mediante
una delle seguenti azioni: 
    a) effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario  di
classe 1; 
    b) assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di
benefici pensionistici discrezionali o pagare remunerazioni variabili
se l'obbligazione di pagamento e' stata assunta quando  il  requisito
combinato di riserva di capitale non era rispettato; 
    c) effettuare pagamenti su strumenti di  capitale  aggiuntivo  di
classe 1. 
  2. Il divieto disposto ai sensi  del  comma  1  ha  ad  oggetto  le
distribuzioni   per   la   parte   eccedente   l'ammontare    massimo
distribuibile calcolato secondo quanto previsto  dal  comma  7;  esso
viene adottato secondo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6. 
  3. Se uno dei soggetti di cui all'articolo 2 versa nella situazione
di cui al comma 1, ne informa immediatamente la  Banca  d'Italia.  La
Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente, decide senza  indugio
se vietare le distribuzioni di cui al comma 1, valutando le  seguenti
circostanze: 
    a) i motivi, la durata  e  l'entita'  del  mancato  rispetto  del
requisito combinato di riserva di capitale da parte del soggetto e il
suo impatto sulla risolvibilita' dello stesso; 
    b) l'evoluzione della situazione finanziaria del  soggetto  e  la
probabilita' che, nel prossimo futuro, esso versi in  una  situazione
di dissesto o di rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera a); 
    c) la capacita' del soggetto  di  ripristinare  il  rispetto  dei
requisiti di cui al comma 1 entro un periodo di tempo ragionevole; 
    d)  in  caso  di  incapacita'  del  soggetto  di  sostituire   le
passivita' che non soddisfano piu' i criteri di computabilita'  o  di
durata di cui agli articoli 72-ter e 72-quater del  regolamento  (UE)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  o  all'articolo
16-quater  o  all'articolo   16-octies,   comma   6,   il   carattere
idiosincratico o sistemico di questa incapacita'; 
    e) l'adeguatezza e la proporzionalita'  del  divieto  di  cui  al
comma 1 rispetto alla situazione in cui versa il soggetto, tenendo in
considerazione il suo potenziale  impatto  sulle  sue  condizioni  di
finanziamento sia sulla sua risolvibilita'. 
  4. La valutazione di cui al  comma  3  e'  effettuata  dalla  Banca
d'Italia almeno ogni mese fino a quando perdura il  mancato  rispetto
del requisito combinato di riserva di capitale di cui al  comma  1  e
comunque non oltre nove mesi dall'informativa di cui al comma 3. 
  5. Se, decorsi nove mesi dalla informativa di cui al  comma  3,  la
situazione di cui al comma 1  permane,  la  Banca  d'Italia,  sentita
l'autorita' competente, adotta il divieto di cui al  comma  1,  salvo
quando valuta che ricorrono almeno due delle seguenti condizioni: 
    a) il mancato rispetto del  requisito  combinato  di  riserva  di
capitale ai sensi del comma 1 e' dovuto a una grave perturbazione del
funzionamento  dei  mercati   finanziari,   che   comporta   tensioni
generalizzate in vari segmenti dei mercati finanziari stessi; 
    b) la perturbazione di cui alla lettera a) comporta una  maggiore
volatilita' dei prezzi degli strumenti computabili nei fondi propri e
delle passivita' computabili del soggetto di  cui  all'articolo  2  o
maggiori  costi  per  esso  e  determina  una  chiusura,  anche  solo
parziale, dei mercati che impedisce al soggetto  di  emettere  questi
strumenti e passivita'; 
    c) la chiusura dei mercati di cui alla lettera  b)  riguarda  non
solo il soggetto di cui all'articolo 2, ma anche  altri  intermediari
finanziari; 
    d) la perturbazione di cui alla lettera a) impedisce al  soggetto
di emettere strumenti  computabili  nei  fondi  propri  e  passivita'
computabili in misura sufficiente a porre rimedio al mancato rispetto
del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi del comma 1; 
    e) il divieto di effettuare  distribuzioni  di  cui  al  comma  1
determinerebbe ricadute  negative  su  parte  del  sistema  bancario,
compromettendo potenzialmente la stabilita' finanziaria. 
  6. Quando la Banca d'Italia non adotta  il  divieto  ai  sensi  del
comma 5, essa ne informa l'autorita' competente.  La  valutazione  di
cui al comma 5 e' effettuata dalla Banca d'Italia con cadenza  almeno
mensile fino a quando perdura la situazione di cui al comma 5. 
  7. L'ammontare massimo distribuibile e' calcolato moltiplicando  la
somma determinata ai sensi del comma 8 per il fattore determinato  ai
sensi del comma 9. All'importo cosi'  calcolato  sono  sottratti  gli
importi delle distribuzioni di cui al comma 1, lettera a), b) o c). 
  8. La somma di cui al comma 7 e' pari alla  somma  degli  utili  di
periodo e in aggiunta, o in alternativa, di esercizio non inclusi nel
capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 575/2013 al netto degli oneri  fiscali  e  di
qualsiasi distribuzione di cui al comma 1, lettera a), b) o  c),  ove
gia' non  considerate  nel  calcolo  degli  utili  di  periodo  e  in
aggiunta, o in alternativa, di esercizio («risorse distribuibili»). 
  9. Il fattore di cui al paragrafo 7 e' determinato come segue: 
    a) quando il capitale primario di classe  1  non  utilizzato  per
rispettare il requisito di cui all'articolo  92-bis  del  regolamento
(UE) n. 575/2013, del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  e  il
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui agli
articoli 16-quinquies e 16-sexies espresso in termini di  esposizione
al rischio ai  sensi  dell'articolo  16-bis,  comma  2,  lettera  a),
(«capitale primario di classe  1  disponibile»),  rientra  nel  primo
quartile (ossia il piu' basso) del requisito combinato di riserva  di
capitale, il fattore e' pari a 0; 
    b) quando il capitale primario di classe  1  disponibile  rientra
nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di  capitale,
il fattore e' pari a 0,2; 
    c) quando il capitale primario di classe  1  disponibile  rientra
nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il
fattore e' pari a 0,4; 
    d) quando il capitale primario di classe  1  disponibile  rientra
nel quarto quartile (ossia il piu' elevato) del  requisito  combinato
di riserva di capitale, il fattore e' pari a 0,6. 
  10.  I  limiti  inferiore  e  superiore  di  ciascun  quartile  del
requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove «Qn» = numero del rispettivo quartile.». 
    o) all'articolo 14: 
      1) al comma 1, le parole «alla Banca Centrale Europea se questa
e' l'autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita'»; 
      2) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Fatto  salvo
quanto previsto dal comma 2-bis, entro quattro  mesi  dalla  data  di
ricevimento della comunicazione, la banca propone misure per superare
gli impedimenti.»; 
      3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Quando l'impedimento alla risolvibilita'  dipende  da
una delle seguenti situazioni, la banca propone, entro due  settimane
dalla data di ricevimento della comunicazione  di  cui  al  comma  2,
misure per  ripristinare  il  rispetto  dei  requisiti  indicati  nel
presente comma e la tempistica per la loro attuazione,  tenuto  conto
delle cause dell'impedimento: 
          a) la banca rispetta il requisito combinato di  riserva  di
capitale considerato in aggiunta ai requisiti di  capitale  di  primo
pilastro e al requisito di capitale vincolante di  secondo  pilastro,
ma non in aggiunta al requisito minimo di fondi propri  e  passivita'
computabili calcolato conformemente all'articolo 16- bis, lettera a); 
          b)  la  banca  non  rispetta  i  requisiti  previsti  dagli
articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o il requisito
minimo di  fondi  propri  e  passivita'  computabili  previsto  dagli
articoli 16-quinquies o 16-sexies. 
        2-ter. La Banca  d'Italia,  sentita  l'autorita'  competente,
approva le misure proposte ai sensi dei commi 2 e 2-bis, se esse sono
adeguate a superare l'impedimento, e ne da' comunicazione alla banca.
In caso contrario, la Banca d'Italia indica alla banca,  direttamente
o per il tramite dell'autorita' competente, le misure alternative  da
adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. Esse  sono
individuate tenuto conto  del  possibile  impatto  degli  impedimenti
sulla stabilita' finanziaria e dell'effetto delle misure  alternative
sull'attivita'  della  banca,  sulla  sua  stabilita'  e  sulla   sua
capacita' di contribuire al sistema economico,  nonche'  sul  mercato
dei servizi finanziari e sulla stabilita' finanziaria di altri  Stati
membri e dell'Unione. La banca propone entro un  mese  un  piano  per
conformarsi ad esse.»; 
    p) all'articolo 15: 
      1) al comma 1, le parole «alla Banca Centrale Europea se questa
e' l'autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita'»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La Banca d'Italia, in collaborazione con  l'autorita'  di
vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente  all'articolo
25, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  prepara  una
relazione e la trasmette alla capogruppo, nonche' alle  autorita'  di
risoluzione degli Stati  membri  in  cui  sono  stabilite  succursali
significative. La relazione analizza gli impedimenti sostanziali alla
risoluzione con riferimento al gruppo nonche', se questo include piu'
di un gruppo soggetto a risoluzione, a  questi  ultimi  e  raccomanda
misure  mirate  e  rispondenti  al  principio  di   proporzionalita',
avendone valutato l'impatto sulle componenti del gruppo.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Entro  quattro  mesi  dalla  data  di  ricezione   della
relazione, la capogruppo  puo'  presentare  osservazioni  e  proporre
misure alternative per superare  gli  impedimenti  individuati  nella
relazione.  Se  gli  impedimenti  individuati  nella  relazione  sono
imputabili ad una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis,  in
relazione a una componente del gruppo, si applicano i commi  2-bis  e
2-ter del medesimo articolo. La Banca d'Italia comunica all'autorita'
di  vigilanza  su  base  consolidata,  all'ABE,  alle  autorita'   di
risoluzione degli Stati  membri  in  cui  sono  stabilite  succursali
significative, le misure proposte dalla capogruppo.»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. La decisione e' motivata e adottata  entro  quattro  mesi
che decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da  parte
della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, entro un mese  dalla
scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La  decisione
e' trasmessa alla capogruppo. Se gli impedimenti alla  risolvibilita'
sono imputabili a una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis,
la decisione e' adottata entro due settimane dalla  presentazione  di
eventuali osservazioni da parte della capogruppo di cui al comma 3.»; 
    q) all'articolo 16: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Ai fini degli articoli 14, comma 2-ter, e 15, commi  4  e
6, la Banca d'Italia  puo'  ordinare  ad  uno  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 2 di: 
          a)  modificare  o   adottare   accordi   di   finanziamento
infragruppo, o elaborare contratti di  servizio,  infragruppo  o  con
terzi, per la prestazione di funzioni essenziali; 
          b) limitare il livello massimo di  esposizione  ai  rischi,
individuali e aggregati; 
          c)   fornire   informazioni   rilevanti   ai   fini   della
risoluzione, anche su base periodica; 
          d)  cedere  o  dismettere  determinati  beni   o   rapporti
giuridici; 
          e) limitare, sospendere o  cessare  determinate  attivita',
linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne
di nuovi.»; 
    2) al comma 2: 
      2.1 all'alinea, le parole  «comma  2»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2-ter»; 
      2.2 alla lettera a), le parole  «della  banca  o  societa'  del
gruppo» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei soggetti  di  cui
all'articolo 2»; 
      2.3 dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
        «b-bis) imporre a  un  soggetto  di  cui  all'articolo  2  di
presentare un piano per ripristinare il rispetto del requisito minimo
di fondi propri e passivita' computabili oltre che, se del caso,  del
requisito combinato di riserva di capitale in aggiunta  al  requisito
di fondi propri e passivita' computabili;»; 
      2.4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) ordinare a un soggetto di cui all'articolo 2 di  emettere
passivita' computabili o adottare altre  misure  per  ottemperare  ai
requisiti  di  cui  agli  articoli  16-septies  e  16-octies,   anche
intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle
passivita' computabili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o  agli
elementi di classe 2 emessi per rendere efficace,  secondo  la  legge
che  governa  gli  strumenti,  l'eventuale  riduzione  o  conversione
disposta dalla Banca d'Italia;»; 
      2.5 dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis) imporre a un  soggetto  di  cui  all'articolo  2,  di
modificare il profilo di durata  degli  strumenti  di  fondi  propri,
d'intesa con l'autorita' competente, e delle  passivita'  computabili
per assicurare il rispetto del requisito minimo  di  fondi  propri  e
passivita' computabili.»; 
    3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. La  Banca  d'Italia  esercita  i  poteri  del  presente
articolo  per  dare  attuazione  alle  istruzioni  del  Comitato   di
Risoluzione Unico ai sensi dell'articolo 10 del regolamento  (UE)  n.
806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio.» 
    r) al titolo III, dopo il capo II, e' inserito il seguente: 
      «Capo II-bis Requisito minimo  di  fondi  propri  e  passivita'
computabili Art. 16-bis (Applicazione e calcolo del requisito  minimo
di fondi propri e passivita' computabili). - 1.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 2 rispettano il  requisito  minimo  di  fondi  propri  e
passivita' computabili secondo quanto previsto dal presente Capo. 
  2. Il requisito di cui  al  comma  1  e'  espresso  nelle  seguenti
percentuali: 
      a)  dell'importo  complessivo   dell'esposizione   al   rischio
calcolato  in  conformita'  dell'articolo  92,   paragrafo   3,   del
regolamento (UE) n. 575/2013; 
      b)  della  misura  dell'esposizione  complessiva  calcolata  in
conformita' degli articoli 429 e  429-bis  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013. 
  Art. 16-ter. (Esenzione dal requisito  minimo  di  fondi  propri  e
passivita' computabili). - 1. La Banca d'Italia esonera  dall'obbligo
di rispettare il  requisito  minimo  di  fondi  propri  e  passivita'
computabili i soggetti di cui all'articolo  2  quando  si  tratta  di
intermediari iscritti all'albo di  cui  all'articolo  106  del  Testo
Unico  Bancario  che  si  finanziano  con  obbligazioni  garantite  e
concedono finanziamenti solo sotto forma  di  credito  fondiario,  al
ricorrere di tutte le seguenti condizioni: 
      a) in base al piano di  risoluzione  questi  intermediari  sono
destinati alla liquidazione  coatta  amministrativa  nella  quale  e'
prevista la cessione di beni e rapporti  giuridici  conformemente  al
Titolo, IV, Capo IV, Sezione, II; 
      b) la procedura di cui alla lettera a) prevede che i  creditori
di questi istituti, inclusi i  titolari  di  obbligazioni  garantite,
subiscano perdite secondo modalita'  conformi  agli  obiettivi  della
risoluzione indicati all'articolo 21. 
  2. Gli intermediari esonerati  ai  sensi  del  comma  1,  non  sono
inclusi  nel  perimetro  del  consolidamento  di   cui   all'articolo
16-septies, comma 1. 
  Art. 16-quater. (Passivita' computabili  nel  requisito  minimo  di
fondi propri e passivita' computabili). -  1.  Sono  computabili  nel
requisito  minimo  di  fondi  propri  e  passivita'  computabili   le
passivita' che soddisfano le condizioni di cui agli articoli  72-bis,
72-ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d),  e  72-quater
del regolamento (UE) n. 575/2013. In deroga  al  periodo  precedente,
quando il presente decreto fa  riferimento  al  requisito  minimo  di
fondi propri e passivita' computabili per i soggetti designati per la
risoluzione che sono G-SII o  fanno  parte  di  un  G-SII  o  per  le
filiazioni significative di G-SII non europee che non  sono  soggetti
designati per la risoluzione di cui, rispettivamente,  agli  articoli
92- bis e 92- ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di questi
articoli  sono  computabili  le  passivita'   indicate   all'articolo
72-duodecies del suddetto regolamento in conformita' della Parte  II,
Titolo I, Capo 5-bis dello stesso. 
  2. Le passivita' derivanti da titoli di debito che incorporano  una
componente  derivata,  incluse  le  obbligazioni  strutturate,   sono
computate  nel  requisito  minimo  di  fondi  propri   e   passivita'
computabili se soddisfano le condizioni di cui al primo  periodo  del
comma 1, fatta eccezione per l'articolo 72-bis, paragrafo 2,  lettera
l), del regolamento (UE) n.  575/2013,  purche'  ricorra  almeno  una
delle seguenti condizioni: 
    a) il valore nominale della passivita' derivante  dal  titolo  di
debito e' noto al momento dell'emissione, e' fisso o crescente, e non
e' influenzato dalla componente derivata incorporata  nel  titolo,  e
l'importo  totale  della  passivita',  ivi  compresa  la   componente
derivata in essa incorporata, puo' essere determinato giornalmente su
un mercato  liquido  attivo  per  la  vendita  e  per  l'acquisto  di
strumenti equivalenti senza rischio  di  credito  conformemente  agli
articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013; 
    b) il titolo di debito  include  una  clausola  contrattuale  che
specifica che il valore della passivita' in caso di insolvenza  o  di
risoluzione dell'emittente e' fisso o crescente e  non  e'  superiore
all'importo inizialmente versato dal titolare. 
  3. I titoli  di  debito  di  cui  al  comma  2,  compresa  la  loro
componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting  e  la
loro valutazione  non  e'  soggetta  all'articolo  54,  comma  2.  Le
passivita'  da  essi  derivanti  sono  computate  nel  requisito   di
passivita' soggette a bail-in soltanto per la parte  che  corrisponde
al valore nominale di cui al comma 2, lettera a), o all'importo fisso
o crescente di cui al comma 2, lettera b). 
  4. Sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passivita'
computabili di un ente designato per  la  risoluzione  le  passivita'
emesse da una sua societa' controllata con  sede  legale  nell'Unione
europea e facente parte dello stesso gruppo soggetto  a  risoluzione,
se il titolare di queste passivita' e' un  azionista  della  societa'
controllata non  appartenente  al  medesimo  gruppo  e  ricorrono  le
seguenti condizioni: 
    a)  le  passivita'   sono   emesse   conformemente   all'articolo
16-octies, comma 6, lettera a); 
    b) l'esercizio del potere di riduzione o  conversione  di  queste
passivita' in conformita' al Titolo IV, Capo II  o  dell'articolo  21
del regolamento (UE) n.  806/2014  non  incide  sul  controllo  della
societa' emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione; 
    c) le passivita' non superano  l'importo  determinato  sottraendo
dall'importo del  requisito  minimo  di  fondi  propri  e  passivita'
computabili previsto dall'articolo 16-octies, comma 1, la somma delle
passivita' emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione,  e
da esso acquistate, direttamente o indirettamente mediante componenti
dello stesso gruppo soggetto a risoluzione,  e  l'importo  dei  fondi
propri emessi conformemente all'articolo 16-octies, comma 6,  lettera
b). 
  5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16-quinquies,  comma
8, e all'articolo 16-sexies, comma 1, lettera a), gli enti  designati
per la risoluzione che sono G-SII,  enti  di  maggiori  dimensioni  o
soggetti assimilati a un ente di maggiori dimensioni  rispettano  una
componente del requisito di cui all'articolo  16-septies  pari  all'8
per  cento  delle  passivita'  totali,  inclusi   i   fondi   propri,
utilizzando  fondi  propri,  strumenti  subordinati   computabili   o
passivita' di cui al comma 4. Se sono soddisfatte  le  condizioni  di
cui all'articolo 72-ter, comma 3, del regolamento (UE)  n.  575/2013,
la Banca d'Italia puo' disporre che questi enti rispettino con  fondi
propri, strumenti subordinati computabili  e  passivita'  di  cui  al
comma 4 un livello inferiore all'8 per cento delle passivita' totali,
inclusi i fondi propri, ma  superiore  all'importo  risultante  dalla
formula (1-(X1/X2)) x 8% delle passivita'  totali,  inclusi  i  fondi
propri, dove: 
  X1  =  3,5  per  cento  dell'importo  dell'esposizione  al  rischio
calcolato conformemente all'articolo 92,  comma  3,  del  regolamento
(UE) n. 575/2013; 
  X2 = somma  del  18  per  cento  dell'importo  dell'esposizione  al
rischio  calcolato  conformemente  all'articolo  92,  comma  3,   del
regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'importo del  requisito  combinato
di riserva di capitale. 
  6. Per gli enti di maggiori dimensioni, se l'applicazione del comma
5 porta  la  componente  del  requisito  minimo  di  fondi  propri  e
passivita' computabili da  soddisfare  con  fondi  propri,  strumenti
subordinati computabili e passivita' di cui al comma 4 a  un  livello
superiore al 27 per cento dell'importo dell'esposizione  al  rischio,
la Banca d'Italia dispone che questa  componente  del  requisito  sia
limitata al 27 per cento dell'importo  dell'esposizione  al  rischio,
purche' nel piano di risoluzione non sia prevista la possibilita'  di
utilizzare il fondo di risoluzione o il  requisito  minimo  di  fondi
propri e passivita' computabili consenta all'ente  designato  per  la
risoluzione  di  applicare   il   bail-in   nell'ammontare   indicato
all'articolo 49, commi 6 o 8.  La  Banca  d'Italia  tiene  conto  del
rischio che la mancata limitazione  della  componente  del  requisito
minimo di fondi propri e passivita'  computabili  da  soddisfare  con
fondi propri, strumenti subordinati computabili e passivita'  di  cui
al  comma  4  ai  sensi  del  presente   comma   abbia   un   impatto
sproporzionato sul modello  di  business  dell'ente  interessato.  Il
presente comma non si applica ai soggetti  assimilati  agli  enti  di
maggiori dimensioni. 
  7. Per gli enti designati per la risoluzione che  non  sono  G-SII,
enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi, la
Banca d'Italia puo' disporre che una componente del requisito  minimo
di fondi propri e passivita' computabili, pari  al  maggiore  importo
tra l'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri,  e
l'ammontare determinato secondo la formula di cui al  comma  11,  sia
rispettata   utilizzando   fondi   propri,   strumenti    subordinati
computabili, o passivita' di cui al comma 4, se ricorrono le seguenti
condizioni: 
    a) le passivita' non subordinate computabili nel requisito  hanno
nella gerarchia applicabile in sede concorsuale lo  stesso  grado  di
passivita' escluse o ragionevolmente suscettibili di  essere  escluse
dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 2; 
    b) sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione dei  poteri
di riduzione e conversione a passivita' non subordinate non escluse o
non ragionevolmente suscettibili di essere escluse  dall'applicazione
del bail-in ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e  2,  i  titolari  di
crediti derivanti da tali passivita' subiscano  perdite  maggiori  di
quelle che subirebbero  in  una  liquidazione  coatta  amministrativa
disciplinata dal Testo  Unico  Bancario  o  altra  analoga  procedura
concorsuale applicabile; 
    c)  l'importo  dei  fondi  propri  e   delle   altre   passivita'
subordinate non supera quanto necessario per evitare che i  creditori
di cui alla lettera b)  subiscano  perdite  maggiori  di  quelle  che
subirebbero in una liquidazione  coatta  amministrativa  disciplinata
dal Testo  Unico  Bancario  o  altra  analoga  procedura  concorsuale
applicabile. 
  8. La Banca d'Italia effettua la valutazione di  cui  al  comma  7,
lettera b), se l'importo delle passivita' escluse  o  ragionevolmente
suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi
dell'articolo 49,  commi  1  e  2,  supera  il  10  per  cento  delle
passivita' con lo stesso  rango  nella  gerarchia  applicabile  nella
liquidazione  coatta  amministrativa  disciplinata  dal  Testo  Unico
Bancario o altra analoga procedura concorsuale. 
  9. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12, le passivita'  risultanti
da uno strumento  derivato  sono  incluse  nelle  passivita'  totali,
purche' siano pienamente riconosciuti  i  diritti  di  netting  della
controparte. 
  10. I fondi propri di un ente designato per la risoluzione che sono
utilizzati per  rispettare  il  requisito  combinato  di  riserva  di
capitale possono essere utilizzati anche per rispettare la componente
del requisito minimo di fondi  propri  e  passivita'  computabili  da
soddisfare con fondi  propri,  strumenti  subordinati  computabili  e
passivita' di cui al comma 4 ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12. 
  11. In deroga ai commi 5 e 6, la Banca d'Italia puo'  disporre  che
fino al 30 per cento (arrotondato  per  eccesso)  del  numero  totale
degli enti designati per la  risoluzione  che  sono  G-SII,  enti  di
maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi per i quali
determina  il  requisito  minimo  di  fondi   propri   e   passivita'
computabili  rispettino  questo  requisito  mediante  fondi   propri,
strumenti subordinati computabili, o passivita' di cui al comma 4, se
ricorre una delle condizioni di cui al  comma  12.  In  questo  caso,
l'ammontare dei fondi propri,  degli  strumenti  e  delle  passivita'
complessivamente  emessi  dall'ente  per  rispettare   il   requisito
combinato di riserva di capitale e i requisiti  di  cui  all'articolo
92-bis del regolamento (UE) n. 575/2013,  all'articolo  16-quinquies,
comma 8, e all'articolo 16-septies non supera il piu' elevato  fra  i
due seguenti importi: 
    a) l'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri,
dell'ente; 
    b)   l'importo   risultante   dall'applicazione   della   formula
Ax2+Bx2+C, dove A, B e C rappresentano i seguenti importi: 
      A= l'importo del coefficiente di capitale totale; 
      B= l'importo del requisito di capitale  vincolante  di  secondo
pilastro; 
      C= l'importo del requisito combinato di riserva di capitale. 
  12. Ai fini del comma 11 la Banca d'Italia  considera  le  seguenti
condizioni: 
    a)  nell'ultima  valutazione  della  risolvibilita'  sono   stati
individuati impedimenti sostanziali alla risolvibilita'  ed  inoltre,
alternativamente, non sono state adottate  le  misure  correttive  ai
sensi dell'articolo 16 secondo la tempistica  stabilita  dalla  Banca
d'Italia, oppure gli impedimenti sostanziali individuati non  possono
essere rimossi  utilizzando  le  misure  di  cui  all'articolo  16  e
l'esercizio del potere  di  cui  al  comma  11  compenserebbe  almeno
parzialmente l'impatto negativo di tali impedimenti; 
    b)  la  Banca  d'Italia  ritiene  che  sussistano   limiti   alla
fattibilita'  e  la  credibilita'  della  strategia  di   risoluzione
prescelta per l'ente designato per la risoluzione, tenuto conto delle
sue dimensioni e  interconnessioni,  della  sua  natura,  dell'ambito
della sua operativita', del rischio e della  complessita'  delle  sue
attivita', della sua forma giuridica e della sua struttura azionaria; 
    c) in base al suo requisito di  capitale  vincolante  di  secondo
pilastro l'ente designato per la risoluzione e' fra il 20  per  cento
(arrotondato per eccesso) degli enti piu' rischiosi per  i  quali  la
Banca d'Italia determina  il  requisito  minimo  di  fondi  propri  e
passivita' computabili. 
  13. La Banca d'Italia adotta le decisioni di cui ai commi 7, 8,  11
e 12, sentita l'autorita' competente. Nell'adottare queste decisioni,
la Banca d'Italia prende altresi' in considerazione: 
    a) il mercato dei fondi  propri  e  degli  strumenti  subordinati
computabili emessi dall'ente designato per la risoluzione, il  prezzo
di tali strumenti e il tempo richiesto  per  eseguire  le  operazioni
necessarie per ottemperare alle decisioni; 
    b) l'importo  delle  passivita'  computabili  che  soddisfano  le
condizioni  di  cui  all'articolo  72-bis  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013 e che alla data della decisione  hanno  una  durata  residua
inferiore a un anno; 
    c) la disponibilita' e l'importo di  passivita'  computabili  che
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis  del  regolamento
(UE) n. 575/2013, ad eccezione di cui all'articolo 72-ter,  comma  2,
lettera d); 
    d) se un importo significativo delle passivita' computabili e dei
fondi  propri  dell'ente  designato  per  la  risoluzione  ha,  nella
gerarchia  applicabile  nella  liquidazione   coatta   amministrativa
disciplinata dal Testo Unico Bancario o in  altra  analoga  procedura
concorsuale,  lo  stesso  grado  o  un  grado  inferiore  rispetto  a
passivita' escluse o ragionevolmente suscettibili di  essere  escluse
dall'applicazione del bail-in in conformita' dell'articolo 49,  commi
1 e 2.  Se  l'importo  delle  passivita'  escluse  o  ragionevolmente
suscettibile di essere escluse non supera il 5 per cento dell'importo
dei fondi propri e delle passivita' computabili, esso e'  considerato
non significativo. Al di sopra di tale  limite,  la  significativita'
delle passivita' escluse e' valutata dalla Banca d'Italia; 
    e) il modello di business,  il  modello  di  finanziamento  e  il
profilo di rischio dell'ente designato per la risoluzione, nonche' la
sua stabilita' e la sua capacita' di contribuire all'economia; 
    f) l'impatto degli  eventuali  costi  di  ristrutturazione  sulla
ricapitalizzazione dell'ente designato per la risoluzione. 
  Art. 16-quinquies. (Determinazione del requisito  minimo  di  fondi
propri e passivita' computabili). - 1. Il requisito minimo  di  fondi
propri e passivita' computabili e' determinato dalla Banca  d'Italia,
sentita l'autorita' competente, tenuto conto: 
    a)  della  necessita'  di  assicurare  che  l'applicazione  degli
strumenti di risoluzione nei confronti  dell'ente  designato  per  la
risoluzione  sia  idonea  a   conseguire   gli   obiettivi   indicati
dall'articolo 21  per  il  gruppo  soggetto  a  risoluzione  nel  suo
insieme; 
    b) della necessita' di assicurare che  l'ente  designato  per  la
risoluzione e le  societa'  da  esso  controllate  appartenenti  allo
stesso  gruppo  soggetto  a  risoluzione  abbiano  fondi   propri   e
passivita' computabili sufficienti per  garantire  che,  in  caso  di
applicazione del bail-in o dei poteri di riduzione e di  conversione,
le perdite possano essere assorbite e  il  coefficiente  di  capitale
totale e, se del caso, il coefficiente di  leva  finanziaria  possano
essere ripristinati ad un livello che permetta loro di  continuare  a
rispettare le condizioni  per  l'autorizzazione  all'esercizio  delle
attivita' per le quali sono  autorizzati  ai  sensi  della  normativa
vigente, anche quando il piano di risoluzione prevede la possibilita'
che talune classi di passivita' computabili  possano  essere  escluse
dal bail-in ai sensi dell'articolo 49,  comma  2,  o  possano  essere
cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale; 
    c) delle dimensioni, del modello  di  business,  del  modello  di
finanziamento e del profilo di rischio  dell'ente  designato  per  la
risoluzione; 
    d) della misura in cui il dissesto  dell'ente  designato  per  la
risoluzione avrebbe un effetto negativo sulla stabilita' finanziaria,
anche a causa delle interconnessioni con altri  operatori  o  con  il
sistema finanziario nel suo complesso. 
  2. Se il piano di risoluzione prevede l'adozione  di  un'azione  di
risoluzione o che sia esercitato il potere di  ridurre  o  convertire
strumenti di capitale e passivita' computabili a norma del Titolo IV,
Capo II o dell'articolo 21  del  regolamento  (UE)  n.  806/2014,  il
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e'  pari  a
un importo sufficiente a garantire che: 
    a) siano integralmente assorbite le  perdite  previste  a  carico
dell'ente sottoposto a risoluzione («assorbimento delle perdite»); 
    b) l'ente designato per la risoluzione  e  le  societa'  da  esso
controllate appartenenti allo stesso gruppo  soggetto  a  risoluzione
siano ricapitalizzati  a  un  livello  tale  da  consentire  loro  di
continuare  a   rispettare   le   condizioni   per   l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' per  le  quali  sono  autorizzati  e  a
svolgere queste attivita' ai sensi  della  normativa  vigente  in  un
orizzonte temporale non superiore a un anno («ricapitalizzazione»). 
  3. Se il piano di  risoluzione  prevede  che  l'ente  debba  essere
assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal
Testo  Unico  Bancario  o   altra   analoga   procedura   concorsuale
applicabile, la Banca d'Italia puo' disporre che il requisito  minimo
di fondi propri e passivita' computabili non ecceda quanto necessario
per l'assorbimento delle perdite ai sensi del comma 2, lettera a),  o
puo'  disporne  l'incremento,  tenuto  conto,  in  particolare,   dei
possibili  impatti  della  liquidazione  dell'ente  sulla  stabilita'
finanziaria e del rischio di contagio al sistema finanziario. 
  4. Per  gli  enti  designati  per  la  risoluzione,  l'importo  del
requisito di passivita' soggette a bail-in e' composto come segue: 
    a)  se  calcolato   in   percentuale   dell'importo   complessivo
dell'esposizione al rischio come previsto dall'articolo 16-bis, comma
2, lettera a), il requisito e' pari alla somma dei seguenti elementi: 
      1)  l'importo  delle  perdite  da  assorbire  in   risoluzione,
corrispondente alla somma del coefficiente di capitale totale  e  del
requisito  di  capitale  vincolante  di  secondo  pilastro,  su  base
consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione; 
      2) l'importo  di  ricapitalizzazione  che  permette  al  gruppo
risultante dalla  risoluzione  di  ripristinare  il  coefficiente  di
capitale totale e il requisito  di  capitale  vincolante  di  secondo
pilastro  su  base  consolidata  a  livello  del  gruppo  soggetto  a
risoluzione  dopo  l'attuazione  della   strategia   di   risoluzione
prescelta; 
    b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva  come
previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera b), il  requisito  e'
pari alla somma dei seguenti elementi: 
      1)  l'importo  delle  perdite  da  assorbire  in   risoluzione,
corrispondente  al  coefficiente  di   leva   finanziaria   su   base
consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione; 
      2) l'importo  di  ricapitalizzazione  che  permette  al  gruppo
risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di  leva
finanziaria su base consolidata  a  livello  del  gruppo  soggetto  a
risoluzione,  dopo  l'attuazione  della  strategia   di   risoluzione
prescelta. 
  5.  Nel  determinare  il  requisito  individuale   in   percentuale
dell'esposizione complessiva ai sensi del comma  4,  lettera  b),  la
Banca d'Italia tiene conto di quanto previsto dall'articolo 49, commi
6 e 8. 
  6. Nel determinare gli importi  di  ricapitalizzazione  di  cui  al
comma 4, lettera a), punto 2), e  lettera  b),  punto  2),  la  Banca
d'Italia: 
    a) utilizza i dati piu'  recenti  comunicati  dall'ente  relativi
all'ammontare complessivo dell'esposizione al rischio o  alla  misura
dell'esposizione complessiva, adeguati per tenere conto delle  azioni
di risoluzione previste dal piano di risoluzione; 
    b) sentita l'autorita' competente, adegua al ribasso o al  rialzo
l'importo corrispondente  al  requisito  di  capitale  vincolante  di
secondo pilastro per determinare il requisito che sarebbe applicabile
all'ente designato per la risoluzione nel caso  di  attuazione  della
strategia di risoluzione prescelta. 
  7. La Banca d'Italia puo' aumentare l'importo di ricapitalizzazione
di cui al  comma  4,  lettera  a),  punto  2),  in  misura  idonea  a
ristabilire nel mercato, in seguito  alla  risoluzione,  una  fiducia
sufficiente nei confronti dell'ente per un  orizzonte  temporale  non
superiore a un anno. In questo caso, l'aumento e' pari  al  requisito
combinato di  riserva  di  capitale  che  si  applicherebbe  dopo  la
risoluzione  diminuito  dell'importo  della   riserva   di   capitale
anticiclica.  Sentita  l'autorita'  competente,  detto   aumento   e'
adeguato al ribasso o al rialzo nella misura necessaria per: 
    a) ristabilire nel mercato la  fiducia  nei  confronti  dell'ente
designato per la risoluzione; 
    b) assicurare la continuita' delle funzioni essenziali; 
    c)  assicurare  che,  dopo  l'attuazione   della   strategia   di
risoluzione, l'ente designato per la  risoluzione  sia  in  grado  di
finanziarsi  senza  ricorrere  al   sostegno   finanziario   pubblico
straordinario,  ferma  restando  la  possibilita'  che  il  fondo  di
risoluzione contribuisca ai sensi dell'articolo 49, commi 6 e 8. 
  8. Per gli enti di maggiori  dimensioni,  il  requisito  minimo  di
fondi propri e passivita' computabili e' pari almeno al: 
    a) 13,5 per cento, se calcolato  in  termini  di  esposizione  al
rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a); 
    b)  5  per  cento,  se  calcolato  in  termini   di   esposizione
complessiva ai sensi dell'articolo 16-bis, paragrafo 2, lettera b). 
  9. Gli enti di maggiori dimensioni rispettano il requisito  di  cui
al comma 8 con fondi  propri,  strumenti  subordinati  computabili  o
passivita' di cui all'articolo 16-quater, comma 4. 
  10.  Sentita  l'autorita'  competente,  la  Banca   d'Italia   puo'
applicare quanto previsto dai commi 8 e 9 a un soggetto assimilato  a
un ente di maggiori dimensioni, avuto riguardo al ricorso ai depositi
e all'assenza di strumenti di debito  nel  modello  di  finanziamento
dell'ente, alla sua capacita' di accedere ai mercati dei capitali per
le passivita'  computabili,  alla  misura  in  cui  esso  ricorre  al
capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito  minimo  di
fondi propri e passivita' computabili. La  mancata  applicazione  dei
commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni
non pregiudica eventuali decisioni ai sensi dell'articolo  16-quater,
comma 7. 
  11. Per i soggetti che non sono enti designati per la  risoluzione,
l'importo  del  requisito  minimo  di  fondi  propri   e   passivita'
computabili e' composto come segue: 
    a)  se  calcolato   in   percentuale   dell'importo   complessivo
dell'esposizione al rischio come previsto dall'articolo 16-bis, comma
2, lettera a), il requisito e' pari alla somma dei seguenti elementi: 
      1) l'importo delle perdite da  assorbire,  corrispondente  alla
somma del coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale
vincolante di secondo pilastro a livello individuale; 
      2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto  di
ripristinare il coefficiente di capitale totale  e  il  requisito  di
capitale vincolante di secondo  pilastro  su  base  individuale  dopo
l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo
IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014; 
    b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva  come
previsto dall'articolo 16 -bis, comma 2, lettera b), il requisito  e'
pari alla somma dei seguenti elementi: 
      1) l'importo delle  perdite  da  assorbire,  corrispondente  al
coefficiente di leva finanziaria su base individuale; 
      2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto  di
ripristinare il coefficiente di leva finanziaria su base individuale,
dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai  sensi  del
Titolo IV, Capo  II  o  dell'articolo  21  del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 o dopo la risoluzione del gruppo. 
  12.  Per  determinare  il  requisito  minimo  di  fondi  propri   e
passivita' computabili ai sensi del comma 11 si applicano i commi  5,
6 e 7. Quando un soggetto di cui all'articolo  2,  che  non  e'  esso
stesso un ente designato per la risoluzione ed e' controllato  da  un
ente designato per  la  risoluzione,  ha  acquistato  o  sottoscritto
passivita' emesse da quest'ultimo che nella gerarchia applicabile  in
sede  concorsuale  hanno  rango  pari  o  inferiore  a  quelle  degli
strumenti  di  debito  chirografario  di  secondo  livello   di   cui
all'articolo 12-bis del  Testo  Unico  Bancario,  la  Banca  d'Italia
verifica se il requisito di  cui  al  comma  11  e'  sufficiente  per
attuare la strategia di risoluzione prescelta. 
  13. Se la Banca d'Italia prevede che talune  classi  di  passivita'
computabili potrebbero essere escluse in tutto o in parte dal bail-in
ai sensi dell'articolo  49,  comma  2,  o  potrebbero  essere  cedute
integralmente nell'ambito di  una  cessione  parziale,  il  requisito
minimo di fondi  propri  e  passivita'  computabili,  e'  soddisfatto
utilizzando fondi propri o altre passivita' computabili sufficienti a
coprire l'importo delle passivita' suscettibili a essere escluse  dal
bail-in e assicurare che le  condizioni  di  cui  al  comma  2  siano
soddisfatte. 
  14. Le decisioni con cui la  Banca  d'Italia  impone  il  requisito
minimo di fondi propri e passivita'  computabili  sono  motivate  con
riferimento alle valutazioni di cui al presente  articolo.  La  Banca
d'Italia riesamina senza indugio le predette  decisioni  al  fine  di
riflettere ogni variazione del requisito di  capitale  vincolante  di
secondo pilastro. 
  15. Ai fini del  presente  articolo,  i  riferimenti  ai  requisiti
prudenziali   ivi   contenuti   sono    interpretati    conformemente
all'applicazione,  da  parte  della  Banca  d'Italia  o  della  Banca
centrale europea  quando  questa  e'  l'autorita'  competente,  delle
disposizioni transitorie di cui alla Parte Dieci, Titolo I, Capi 1, 2
e 4, del regolamento (UE)  n.  575/2013  e  alle  disposizioni  della
legislazione nazionale adottate nell'esercizio delle opzioni concesse
dallo stesso regolamento. 
  Art. 16-sexies.  (Determinazione  del  requisito  minimo  di  fondi
propri e  passivita'  computabili  per  gli  enti  designati  per  la
risoluzione che sono G-SII o societa' controllate  rilevanti  facenti
parte di G-SII non europei).-  1.  Per  gli  enti  designati  per  la
risoluzione  che  sono  G-SII  o  sono  incluse  nel   perimetro   di
consolidamento prudenziale di un soggetto qualificato come G-SII,  il
requisito minimo di fondi propri e passivita'  computabili,  consiste
nella somma: 
    a)  dei  requisiti  di  cui  agli  articoli  92-bis  e  494   del
regolamento (UE) n. 575/2013; 
    b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3. 
  2. Il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per
le  societa'  controllate  rilevanti   incluse   nel   perimetro   di
consolidamento prudenziale di un  soggetto  non  europeo  qualificato
come G-SII consiste nella somma: 
    a)  dei  requisiti  di  cui  agli  articoli  92-ter  e  494   del
regolamento (UE) n. 575/2013; 
    b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del  comma  3,  che
deve essere soddisfatto utilizzando fondi  propri  e  passivita'  che
rispettino le condizioni  di  cui  all'articolo  16-octies  e  quelle
stabilite dai collegi di risoluzione europei. 
  3. La Banca d'Italia stabilisce il requisito  aggiuntivo  ai  sensi
dei commi 1 e 2 quando il requisito di cui al comma 1, lettera a),  o
al comma  2,  lettera  a),  non  e'  sufficiente  per  soddisfare  le
condizioni di cui all'articolo 16-quinquies,  e  in  misura  tale  da
garantire  il  rispetto  delle   condizioni   di   cui   all'articolo
16-quinquies. 
  4. Ai fini dell'articolo 16-decies, se piu' enti designati  per  la
risoluzione sono incluse nel perimetro di consolidamento  prudenziale
di uno stesso soggetto qualificato  come  G-SII,  la  Banca  d'Italia
stabilisce il requisito aggiuntivo di cui al comma 3: 
    a) per ciascun ente designato per la risoluzione avente  sede  in
Italia; 
    b) se non e' controllata da altra  societa'  avente  sede  legale
nell'Unione Europea, per la capogruppo come  se  fosse  l'unico  ente
designato per la risoluzione del G-SII. 
  5. Le decisioni con cui  la  Banca  d'Italia  impone  il  requisito
aggiuntivo di cui al comma  3  sono  motivate  con  riferimento  alle
valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia  riesamina
senza indugio le  predette  decisioni  al  fine  di  riflettere  ogni
variazione del requisito di capitale vincolante di  secondo  pilastro
applicabile  al  gruppo  soggetto  a  risoluzione  o  alla   societa'
controllata  rilevante  inclusa  nel  perimetro   di   consolidamento
prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII. 
   Art. 16-septies.  (Applicazione  del  requisito  minimo  di  fondi
propri  e  passivita'  computabili  agli  enti   designati   per   la
risoluzione). - 1. La Banca d'Italia determina il requisito minimo di
fondi propri e passivita' computabili applicabile a un ente designato
per la risoluzione su base consolidata a livello del gruppo  soggetto
a risoluzione secondo la procedura prevista dall'articolo  16-decies,
in applicazione degli articoli 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies  e
tenendo conto dell'eventualita' che le  societa'  controllate  aventi
sede in Stati  terzi  siano  assoggettate  a  separate  procedure  di
risoluzione secondo quanto previsto dal piano di risoluzione. 
  2. Per i gruppi bancari cooperativi la Banca d'Italia individua,  a
seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarieta' e  della
strategia di risoluzione prescelta, le componenti del gruppo tenute a
rispettare  il  requisito  minimo  di  fondi  propri   e   passivita'
computabili ai sensi dell'articolo  16-quinquies,  commi  4  e  8,  e
dell'articolo, 16-sexies, comma 1, in modo da garantire che il gruppo
nel suo insieme rispetti le prescrizioni del presente articolo;  essa
stabilisce inoltre le modalita' con le  quali  queste  componenti  vi
provvedono. 
  Art. 16-octies. (Applicazione del requisito minimo di fondi  propri
e passivita' computabili ai soggetti che non sono enti designati  per
la risoluzione). - 1. Le banche controllate da un ente designato  per
la risoluzione, che non  sono  esse  stesse  enti  designati  per  la
risoluzione,  rispettano  il  requisito  minimo  di  fondi  propri  e
passivita' computabili su base  individuale.  Il  presente  comma  si
applica anche quando l'ente designato  per  la  risoluzione  ha  sede
legale in uno Stato terzo, fermo restando quanto previsto  dal  comma
10. 
  2. La Banca d'Italia puo', sentita l'autorita' competente, disporre
l'applicazione del requisito minimo  di  fondi  propri  e  passivita'
computabili ai sensi del presente  articolo  a  un  soggetto  di  cui
all'articolo 2, lettere, b), c) e  d),  se  questo  e'  una  societa'
controllata da un ente designato per la risoluzione, ma non  e'  esso
stesso un ente designato per la risoluzione. 
  3. In deroga al comma 1, le capogruppo che  non  sono  esse  stesse
enti designati per la risoluzione, ma sono  societa'  controllate  da
soggetti con sede legale in uno Stato terzo rispettano i requisiti di
cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies su  base  consolidata.  Il
presente comma non si applica quando  la  capogruppo  e'  soggetta  a
vigilanza su base consolidata in un altro  Stato  membro  dell'Unione
europea. 
  4. Nei  gruppi  bancari  cooperativi,  le  banche  affiliate  e  la
capogruppo, quando  non  sono  esse  stesse  enti  designati  per  la
risoluzione, rispettano su base individuale il  requisito  minimo  di
fondi  propri  e   passivita'   computabili   di   cui   all'articolo
16-quinquies, comma 11. Il presente comma si  applica  altresi'  alle
componenti dei  gruppi  bancari  cooperativi  individuati  come  enti
designati per la risoluzione quando non sono soggetti a un  requisito
su base consolidata  stabilito  ai  sensi  dell'articolo  16-septies,
comma 2. 
  5. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 il  requisito  minimo  di
fondi propri e  passivita'  computabili  e'  determinato  secondo  la
procedura  prevista  dall'articolo  16-decies  e,   ove   applicabile
dall'articolo 70, in conformita' all'articolo 16-quinquies. 
  6. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 il  requisito  minimo  di
fondi propri e passivita' computabili e' soddisfatto utilizzando: 
    a) passivita' non computabili nei fondi propri: 
      1)  acquistate  o  sottoscritte  dall'ente  designato  per   la
risoluzione, direttamente o indirettamente  mediante  altri  soggetti
appartenenti  allo  stesso  gruppo  soggetto  a  risoluzione,  ovvero
acquistate o sottoscritte da un azionista  che  non  appartiene  allo
stesso gruppo soggetto a risoluzione, a  condizione  che  l'esercizio
dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV,  Capo
II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incida sul
controllo  dell'emittente  da  parte  dell'ente  designato   per   la
risoluzione; 
      2)  che  rispettano  i  criteri  di   computabilita'   di   cui
all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione
per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l)  e  m),  e
per  l'articolo  72-ter,  paragrafi  da  3,  4  e  5,  del   medesimo
regolamento; 
      3) che, nella liquidazione coatta  amministrativa  disciplinata
dal Testo  Unico  Bancario  o  altra  analoga  procedura  concorsuale
applicabile, hanno un grado inferiore a quello delle  passivita'  che
non soddisfano la condizione di cui  al  punto  1)  e  che  non  sono
computabili nei fondi propri; 
      4) che possono essere assoggettate a riduzione o conversione ai
sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento  (UE)
n. 806/2014 in modo coerente con la strategia prescelta per il gruppo
soggetto a risoluzione, senza incidere, in particolare, sul controllo
dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione; 
      5)  il  cui  acquisto  o  sottoscrizione  non  e'   finanziato,
direttamente o indirettamente, dall'emittente; 
      6) per le quali la legge o il contratto non prevedono,  nemmeno
implicitamente,  il  richiamo,  il  rimborso,  il  riacquisto  o   il
pagamento anticipato, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione
dell'emittente, per le quali nessuna  indicazione  in  tal  senso  e'
comunque fornita da quest'ultimo; 
      7) per le quali la legge o il contratto  non  attribuiscono  al
possessore il diritto  di  richiedere  anticipatamente  il  pagamento
degli interessi o del capitale, salvo che nei casi  di  insolvenza  o
liquidazione dell'emittente; 
      8) per le quali l'importo degli interessi o dei  dividendi  non
dipende dal merito di credito dell'emittente o della sua capogruppo; 
    b) i seguenti elementi o strumenti di fondi propri: 
      1) capitale primario di classe 1; 
      2) altri elementi o strumenti  di  fondi  propri  acquistati  o
sottoscritti da soggetti appartenenti allo stesso gruppo  soggetto  a
risoluzione o da altri soggetti, a  condizione  che  l'esercizio  dei
poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o
dell'articolo 21 del regolamento (UE)  n.  806/2014  non  incida  sul
controllo  dell'emittente  da  parte  dell'ente  designato   per   la
risoluzione. 
  7. La Banca d'Italia puo' non  applicare  il  requisito  minimo  di
fondi propri e passivita' computabili di cui  presente  articolo  nei
confronti di una societa' controllata da un  ente  designato  per  la
risoluzione quando ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) l'ente designato per la risoluzione  e  la  societa'  da  esso
controllata hanno sede legale in Italia e  appartengono  allo  stesso
gruppo soggetto a risoluzione; 
    b) l'ente designato per la risoluzione soddisfa il  requisito  su
base consolidata ai sensi dell'articolo 16-septies; 
    c) non vi sono ne'  sono  previsti  impedimenti  sostanziali,  di
diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei  fondi
propri o il rimborso di passivita' da parte dell'ente  designato  per
la  risoluzione  alla  societa'  da  esso  controllata  in  caso   di
applicazione a  quest'ultima  di  un  provvedimento  di  riduzione  o
conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o  dell'articolo  21  del
regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare quando nei confronti del
primo e' adottata un'azione di risoluzione; 
    d) l'autorita' competente, ritiene che l'ente  designato  per  la
risoluzione assicuri il rispetto della sana e prudente gestione della
societa'  da  esso   controllata   e   che   l'ente   dichiari,   con
l'approvazione dell'autorita' competente, di  garantire  gli  impegni
assunti dalla societa' controllata ovvero che i rischi di questa  non
sono significativi; 
    e) le procedure  di  valutazione,  misurazione  e  controllo  del
rischio dell'ente designato per la risoluzione comprendano  anche  la
societa' da esso controllata; 
    f)  l'ente  designato  per  la  risoluzione  detenga  una   quota
superiore al  50  per  cento  dei  diritti  di  voto  nella  societa'
controllata o abbia il diritto di nominare o revocare la  maggioranza
dei membri dell'organo di amministrazione della stessa. 
  8. La Banca d'Italia  puo'  altresi'  non  applicare  il  requisito
minimo di fondi propri  e  passivita'  computabili  di  cui  presente
articolo nei confronti di una societa' controllata da un soggetto che
non e' un ente designato per la risoluzione quando si verifichino  in
capo a quest'ultimo le condizioni previste dal  comma  7  per  l'ente
designato per la risoluzione. 
  9. Qualora siano soddisfatte le  condizioni  di  cui  al  comma  7,
lettere a) e b), la Banca d'Italia puo' consentire che  il  requisito
minimo di fondi propri e passivita' computabili  sia  rispettato,  in
tutto o in parte, mediante un impegno di pagamento, fornito dall'ente
designato  per  la  risoluzione,  che  rispetti  tutte  le   seguenti
condizioni: 
    a)  l'importo  dell'impegno  e'  pari  almeno   all'importo   del
requisito che sostituisce; 
    b) l'impegno puo' essere fatto valere dalla societa'  controllata
quando essa non e' in grado di  adempiere  ai  propri  obblighi  alla
scadenza  o  quando  nei  suoi  confronti  e'   stato   adottato   un
provvedimento di riduzione o conversione adottato ai sensi del Titolo
IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014; 
    c) l'impegno e' assistito per almeno il  50  per  cento  del  suo
importo da una garanzia finanziaria ai sensi del decreto  legislativo
21 maggio 2004, n. 170, o altra normativa  nazionale  di  recepimento
della direttiva 2002/47/CE; 
    d) le attivita' finanziarie oggetto  del  contratto  di  garanzia
finanziaria soddisfano i requisiti dell'articolo 197 del  regolamento
(UE)  n.  575/2013  e  il  loro  ammontare,  al  netto   di   margini
adeguatamente prudenti,  e'  almeno  pari  all'importo  di  cui  alla
lettera c); 
    e) le attivita' finanziarie oggetto  del  contratto  di  garanzia
finanziaria non sono soggette a gravami e, in particolare,  non  sono
utilizzate in altri contratti di garanzia; 
    f) le attivita' finanziarie oggetto  del  contratto  di  garanzia
finanziaria hanno  una  durata  effettiva  almeno  pari  alla  durata
prevista dall'articolo 72-quater, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)
n. 575/2013; 
    g) non vi sono impedimenti giuridici, normativi  o  operativi  al
trasferimento delle attivita' finanziarie oggetto  del  contratto  di
garanzia finanziaria dall'ente  designato  per  la  risoluzione  alla
societa' da esso controllata, anche quando nei confronti del primo e'
adottata un'azione di risoluzione. A tal  fine,  su  richiesta  della
Banca  d'Italia,  l'ente  designato  per  la   risoluzione   dimostra
l'inesistenza di questi impedimenti, anche mediante un parere  legale
indipendente. 
  10. Quando cio' e' concordato  tra  le  autorita'  partecipanti  al
collegio  europeo  di  risoluzione  di  cui  all'articolo  70,  comma
1-quater, nel contesto di una strategia di risoluzione di  gruppo,  i
soggetti di cui all'articolo 2 che non sono  enti  designati  per  la
risoluzione  e  sono  controllati  da  un  ente  designato   per   la
risoluzione avente sede legale  in  uno  Stato  terzo  rispettano  il
requisito  minimo  di   fondi   propri   e   passivita'   computabili
disciplinato dal presente articolo su base individuale o  consolidata
mediante passivita'  o  strumenti  di  cui  al  comma  6  emessi  nei
confronti della societa' controllante avente sede legale in uno Stato
terzo, di  societa'  da  essa  controllate  aventi  sede  legale  nel
medesimo Stato o di  altri  soggetti  che  rispettano  le  condizioni
previste dal comma 6, lettera a), punto 1), e lettera b), punto 2). 
  Art. 16-novies.  (Deroga  rispetto  all'obbligo  di  rispettare  il
requisito minimo di fondi propri  e  passivita'  computabili  per  le
componenti dei gruppi bancari cooperativi). - 1.  La  Banca  d'Italia
puo' non applicare, in tutto o in parte, il requisito minimo di fondi
propri e passivita' computabili di  cui  all'articolo  16-octies  nei
confronti di una banca affiliata a un gruppo bancario  cooperativo  e
della sua capogruppo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: 
    a)  la  banca  affiliata  e  la  capogruppo  sono  soggette  alla
vigilanza della stessa  autorita'  competente  e  fanno  parte  dello
stesso gruppo soggetto a risoluzione; 
    b) la capogruppo e  le  banche  affiliate  sono  responsabili  in
solido per le rispettive obbligazioni oppure  le  obbligazioni  delle
banche affiliate sono garantite dalla capogruppo; 
    c) il requisito minimo di fondi propri e passivita'  computabili,
la solvibilita' e la  liquidita'  della  capogruppo  e  delle  banche
affiliate sono monitorati su base consolidata; 
    d) quando il  requisito  minimo  di  fondi  propri  e  passivita'
computabili non e' applicato a una banca e'  affiliata,  l'organo  di
amministrazione della capogruppo ha il potere di impartire istruzioni
alla banca affiliata; 
    e) il gruppo soggetto a risoluzione rispetta il requisito  minimo
di fondi propri e  passivita'  computabili  secondo  quanto  previsto
all'articolo 16-septies, comma 2; 
    f) non vi sono ne'  sono  previsti  impedimenti  sostanziali,  di
diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei  fondi
propri o il rimborso di passivita' tra  la  capogruppo  e  le  banche
affiliate in caso di risoluzione. 
  Art. 16-decies. (Procedura  per  la  determinazione  del  requisito
minimo di fondi propri e  passivita'  computabili).  -  1.  La  Banca
d'Italia, previa consultazione con l'autorita' competente,  determina
il requisito minimo di fondi  propri  e  passivita'  computabili,  ne
verifica il rispetto e adotta le decisioni di cui  al  presente  Capo
nell'ambito dell'attivita' di  predisposizione  o  aggiornamento  del
piano di risoluzione, individuale o di gruppo. 
  2. Se il gruppo include societa' di cui all'articolo 2 aventi  sede
legale in altri Stati membri, il requisito minimo di fondi  propri  e
passivita'  computabili  e'  determinato  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 70, sia quando la  Banca  d'Italia  e'  l'autorita'  di
risoluzione di gruppo sia quando essa e' l'autorita'  di  risoluzione
di una componente del gruppo. 
  Art. 16-undecies. (Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione
al pubblico del requisito). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2 che
devono rispettare il requisito minimo di fondi  propri  e  passivita'
computabili segnalano al Comitato  di  Risoluzione  Unico,  nei  casi
previsti dall'articolo  7,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
806/2014, alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale  Europea,  quando
questa e' l'autorita' competente, le seguenti informazioni secondo le
modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla
Commissione europea su proposta dell'ABE: 
    a) l'importo delle passivita'  computabili  e  quello  dei  fondi
propri, che rispettano le condizioni di cui  all'articolo  16-octies,
comma 6, lettera b); la segnalazione  e'  effettuata  sia  in  valore
nominale  sia  in   percentuale   dell'esposizione   al   rischio   e
dell'esposizione complessiva previsti all'articolo 16-bis,  al  netto
delle deduzioni di cui alla Parte Due, Titolo I, Capo V bis,  Sezione
2, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
    b) l'importo delle altre passivita' ammissibili,  tranne  quando,
alla data della  segnalazione,  l'ammontare  di  fondi  propri  e  di
passivita' computabili e'  pari  ad  almeno  il  150  per  cento  del
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili; 
    c) per gli elementi di cui alle lettere a) e b), sono segnalati: 
      1) la tipologia di strumento e la relativa scadenza; 
      2) il  rango  nella  gerarchia  concorsuale  applicabile  nella
liquidazione  coatta  amministrativa  disciplinata  dal  Testo  Unico
Bancario o altra analoga procedura concorsuale; 
      3) se disciplinati dal diritto di  un  paese  terzo,  il  paese
terzo in questione e la presenza  di  clausole  contrattuali  di  cui
all'articolo 59 e agli articoli 52, comma 1, lettere p) e  q)  e  63,
lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera  a),  sono  trasmesse
con cadenza almeno semestrale; quelle di cui al comma 1, lettere b) e
c), almeno annualmente. Il Comitato di Risoluzione  Unico,  la  Banca
d'Italia e la Banca centrale europea, quando  questa  e'  l'autorita'
competente, possono richiedere che le informazioni di cui al comma  1
siano trasmesse con maggiore frequenza. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano le seguenti informazioni
con  le  modalita'  stabilite  nelle  norme  tecniche  di  attuazione
adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE: 
    a) l'importo delle passivita'  computabili  e  quello  dei  fondi
propri, che rispettano le condizioni di cui  all'articolo  16-octies,
comma 6, lettera b); 
    b) la tipologia di strumento, la relativa  scadenza  e  il  rango
nella gerarchia concorsuale  applicabile  nella  liquidazione  coatta
amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra  analoga
procedura concorsuale; 
    c) il requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili
di cui all'articolo 16-septies o all'articolo 16-octies  espresso  in
percentuale   dell'esposizione   al   rischio   e    dell'esposizione
complessiva come previsto all'articolo 16-bis. 
  4. I commi 1 e 3 non si applicano quando il  piano  di  risoluzione
prevede  che  il  soggetto  di  cui  all'articolo  2   debba   essere
assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal
Testo  Unico  Bancario  o   altra   analoga   procedura   concorsuale
applicabile. 
  5. Gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al comma 3  non
si applicano nei due anni successivi all'applicazione delle azioni di
risoluzione o all'esercizio dei poteri di riduzione o di  conversione
in  conformita'  al  Titolo  IV,  Capo  II  o  dell'articolo  21  del
regolamento (UE) n. 806/2014. 
  Art. 16-duodecies. (Segnalazioni all'ABE). - 1. La Banca  d'Italia,
con  le  modalita'  stabilite  nelle  norme  tecniche  di  attuazione
adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE,  comunica  a
quest'ultima i requisiti minimi di passivita' soggette a  bail-in  da
essa determinati conformemente all'articolo 16-septies o 16-octies. 
  Art. 16-terdecies. (Violazione del requisito minimo di fondi propri
e passivita' computabili). - 1. In caso di violazione  del  requisito
minimo di fondi propri e passivita' computabili, la  Banca  d'Italia,
fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea,  quando  questa
e' l'autorita' competente, adotta per quanto di  propria  competenza,
uno o piu' dei seguenti provvedimenti: 
    a) la rimozione degli impedimenti  alla  risolvibilita'  a  norma
degli articoli da 14, 15 e 16; 
    b) il divieto di effettuare distribuzioni ai sensi  dell'articolo
13-bis; 
    c) le misure di cui agli articoli 53-bis e 67-ter del Testo Unico
Bancario; 
    d) le misure di intervento precoce in conformita' al  Titolo  IV,
Capo I, Sezione 01-I del Testo Unico Bancario; 
    e) le sanzioni e delle altre misure previste dal Titolo VII. 
  2. Nei casi previsti dal comma 1, la Banca d'Italia, fermo restando
i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa  e'  l'autorita'
competente, puo' altresi' valutare se i soggetti di cui  all'articolo
2 siano in dissesto o  a  rischio  di  dissesto,  conformemente  agli
articoli 17, 19 o 33 del presente decreto. 
  3. La Banca d'Italia adotta i  provvedimenti  di  cui  al  presente
articolo, sentita l'autorita' competente. 
  Art. 16-quaterdecies. (Applicazione del requisito minimo  di  fondi
propri e passivita' computabili successivamente  alla  risoluzione  o
alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale e  di  altre
passivita'). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2 non sono tenuti al
rispetto della componente del requisito  minimo  di  fondi  propri  e
passivita' computabili definita ai sensi dell'articolo  16-quinquies,
commi 8, 9 e 10, nei due anni successivi alla data in  cui  e'  stato
applicato  il  bail-in  o  sono  state  adottate  misure  che   hanno
comportato la riduzione o la conversione degli strumenti di  capitale
e altre passivita' subordinate nel contesto di cui  all'articolo  17,
comma  1,  lettera  b),  o  ai  sensi  del  Titolo  IV,  Capo  II   o
dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per  i  soggetti  di
cui all'articolo 2 ai quali  e'  stato  applicato  uno  strumento  di
risoluzione o il potere di  riduzione  o  conversione  ai  sensi  del
Titolo IV, Capo  II  o  dell'articolo  21  del  regolamento  (UE)  n.
806/2014,  la  Banca  d'Italia  fissa  un  termine  entro  il   quale
ristabilire il rispetto  del  requisito  minimo  di  fondi  propri  e
passivita' computabili. 
  3. Il rispetto della  componente  del  requisito  minimo  di  fondi
propri e passivita'  computabili  definita  dall'articolo  16-quater,
commi 5, 6 e 11, o dall'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e  10,  non
e' richiesto per i tre  anni  successivi  alla  data  in  cui  l'ente
designato per la risoluzione o il gruppo di cui esso  fa  parte  sono
stati identificati come G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti
assimilati a questi ultimi. 
  4.  Per  facilitare  il  graduale  aumento   della   capacita'   di
assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione  dei  soggetti  di
cui all'articolo 2, la Banca d'Italia indica il requisito  minimo  di
fondi propri e passivita' computabili per ogni intervallo di tempo di
dodici mesi fino ai termini  previsti  dal  presente  articolo  e  lo
comunica ai soggetti interessati. L'indicazione della Banca  d'Italia
non e' vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3. 
  5. Nell'applicare il presente articolo,  la  Banca  d'Italia  tiene
conto della eventuale  prevalenza  dei  depositi  e  dell'assenza  di
strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua
capacita' di accedere ai  mercati  dei  capitali  per  le  passivita'
computabili e della misura in cui esso ricorre al  capitale  primario
di classe 1 per rispettare il requisito  minimo  di  fondi  propri  e
passivita' computabili. 
  6. La Banca d'Italia  puo'  modificare  i  termini  o  i  requisiti
determinati ai sensi del presente articolo.»; 
    s) all'articolo 19: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  La  sussistenza
dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e  b),
e' accertata, in conformita' delle disposizioni del MRU, dalla  Banca
centrale europea, dal Comitato di Risoluzione  Unico  o  dalla  Banca
d'Italia.»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis.  L'accertamento  della  sussistenza  dei  presupposti
previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e  b),  e'  comunicato
senza indugio alla Banca Centrale Europea, al Comitato di Risoluzione
Unico, alle autorita' competenti per la vigilanza  e  la  risoluzione
delle  succursali  della  banca  interessata  dai  provvedimenti,  al
sistema di garanzia dei depositi,  all'autorita'  di  risoluzione  di
gruppo, al Ministro dell'economia e delle finanze,  all'autorita'  di
vigilanza su base consolidata e al CERS.»; 
      3) il comma 3 e' abrogato. 
    t) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis. (Potere di sospendere taluni obblighi). - 1. La Banca
d'Italia,  sentita   l'autorita'   competente,   puo'   disporre   la
sospensione di obblighi di pagamento o di  consegna  previsti  da  un
contratto sottoscritto da un  soggetto  di  cui  all'articolo  2,  al
ricorrere delle seguenti condizioni: 
    a) che sia stato accertato che il soggetto e'  in  dissesto  o  a
rischio di dissesto a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a); 
    b)  che  non  si  possono  ragionevolmente   prospettare   misure
alternative, che permettono di superare la  situazione  di  cui  alla
lettera a) ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b); 
    c) l'esercizio del potere di sospensione e'  ritenuto  necessario
per evitare l'ulteriore deterioramento della  situazione  finanziaria
del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto; 
    d) l'esercizio del potere di sospensione e'  ritenuto  necessario
per pervenire alla determinazione di cui all'articolo  20,  comma  2,
oppure per individuare le azioni di  risoluzione  appropriate  o  per
garantire  l'efficace  applicazione  di  uno   o   piu'   misure   di
risoluzione. 
  2. La Banca d'Italia individua  gli  obblighi  di  pagamento  o  di
consegna  oggetto  della  sospensione  e  valuta  se  sia  necessario
applicare quest'ultima  anche  agli  obblighi  relativi  ai  depositi
ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti  di  persone
fisiche, microimprese e piccole e medie imprese. La  sospensione  non
si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei
sistemi  di  pagamento  o  di  regolamento  titoli  e  dei   relativi
operatori, delle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma
dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, delle  controparti
centrali di  paesi  terzi  riconosciute  dall'AESFEM  in  conformita'
dell'articolo 25 di detto regolamento e delle banche centrali. 
  3. Quando la sospensione degli  obblighi  di  cui  al  comma  1  e'
esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca
d'Italia puo' disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo
giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro  250,00  se  e
nella misura in cui cio' e' compatibile con la situazione finanziaria
e la liquidita' del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto. 
  4. La sospensione decorre dal momento indicato dalla Banca d'Italia
nel proprio provvedimento pubblicato sul sito  internet  della  Banca
d'Italia ai sensi del comma 9.  La  durata  della  sospensione  viene
stabilita dalla Banca d'Italia e non supera la mezzanotte del  giorno
lavorativo successivo al giorno della pubblicazione. 
  5. Nell'esercizio del potere di cui al comma 1, la  Banca  d'Italia
tiene conto dell'impatto della sospensione sul regolare funzionamento
dei mercati finanziari,  dell'esigenza  di  tutelare  i  diritti  dei
creditori e la parita' di trattamento degli stessi in caso  di  avvio
della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico
Bancario,  nonche'  della  necessita'  di  assicurare   un   adeguato
coordinamento con altre autorita' coinvolte in questa procedura. 
  6. Fino a quando gli obblighi di pagamento o di  consegna  previsti
da un contratto sono sospesi ai sensi  del  comma  1,  sono  altresi'
sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna a carico di qualsiasi
controparte del medesimo contratto. 
  7.  Gli  obblighi  di  pagamento  o  di  consegna   oggetto   della
sospensione riacquistano efficacia alla scadenza di questa. 
  8. Quando dispone la sospensione ai sensi del  comma  1,  la  Banca
d'Italia informa tempestivamente il soggetto in dissesto o a  rischio
di dissesto nonche': 
    a) la Banca centrale europea; 
    b) l'autorita' competente per la vigilanza sulle  succursali  del
soggetto; 
    c) il sistema di garanzia dei depositi e il sistema di indennizzo
degli investitori ai quali il soggetto aderisce; 
    d) il Comitato di Risoluzione Unico; 
    e) il Ministro dell'economia e delle finanze; 
    f) se del caso, le autorita' di altri Stati membri competenti per
la vigilanza su base consolidata o per la risoluzione di gruppo. 
  9. Il provvedimento  con  cui  e'  disposta  la  sospensione  degli
obblighi a norma del presente articolo e' pubblicato per estratto sul
sito internet della Banca d'Italia, su quello del soggetto di cui  e'
stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto,  nonche'  sugli
altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia. 
  10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74  del  Testo  Unico
Bancario. 
  11. Quando la Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma  1,
per la durata della sospensione puo' anche: 
    a) limitare l'escussione di garanzie da parte dei  creditori  del
soggetto di cui e' stato  accertato  il  dissesto  o  il  rischio  di
dissesto. Si applica l'articolo 67, commi 2, 3 e 4; 
    b) sospendere i meccanismi terminativi relativi a un contratto di
cui il soggetto in dissesto o a rischio  di  dissesto  e'  parte.  Si
applica l'articolo 68, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
  12. Se dopo l'esercizio del potere di  cui  al  comma  1  e'  stata
avviata la risoluzione, non si applica l'articolo  66.  Se  la  Banca
d'Italia ha esercitato anche i poteri di cui al comma 11, lettera  a)
o b), non si applicano, rispettivamente, l'articolo 67  e  l'articolo
68.»; 
    u) all'articolo 20: 
      1) al comma 1: 
        1.1 alla  lettera  a),  le  parole  «e  di  strumenti»,  sono
sostituite dalle seguenti: «,  di  strumenti»,  dopo  le  parole  «di
capitale» sono inserite le seguenti: «e delle passivita'  computabili
che rispettano i requisiti di cui all'articolo  16-octies,  comma  6,
lettera a), anche se di  durata  inferiore  all'anno,»  e  le  parole
«secondo quanto previsto dal Capo II,», sono soppresse; 
        1.2 alla lettera b), le parole «secondo quanto  previsto  dal
Capo III», sono soppresse; 
      2) al comma 2, dopo  le  parole  «La  risoluzione  e'  disposta
quando»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   in   conformita'   delle
disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione Unico o»; 
    v) all'articolo 23, comma 1, le parole «ai  sensi  del  Capo  II»
sono sostituite dalle seguenti: «e di passivita' computabili»; 
    z) all'articolo 24: 
      1) al comma 1: 
        1.1 alla lettera a), le parole «prevista dal  Capo  II»  sono
sostituite dalle seguenti: «e delle passivita' computabili»; 
        1.2 alla lettera c), dopo le parole «strumenti  di  capitale»
sono inserite le seguenti: «e delle passivita' computabili»; 
      2) al comma 2, le  parole  «gli  strumenti  di  capitale»  sono
sostituite dalle seguenti:  «degli  strumenti  di  capitale  e  delle
passivita' computabili»; 
    aa) all'articolo 25: 
      a) al comma 1, dopo le parole  «degli  strumenti  di  capitale»
sono inserite le seguenti: «, delle passivita' computabili»; 
      b) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La
valutazione definitiva di per se' non richiede modifiche al programma
di risoluzione.»; 
    bb) all'articolo 26, comma 1,  le  parole  «e  gli  strumenti  di
capitale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  gli  strumenti  di
capitale e le passivita' computabili»; 
    cc) al titolo IV, la rubrica del  Capo  II  e'  sostituita  dalla
seguente:   «Riduzione   o   conversione   di   azioni,   di    altre
partecipazioni,  di   strumenti   di   capitale   e   di   passivita'
computabili»; 
    dd) all'articolo 27, comma 1: 
      1) al primo periodo, le parole «e gli  strumenti  di  capitale»
sono sostituite dalle seguenti: «, gli strumenti  di  capitale  e  le
passivita' computabili»; 
      2)  alla  lettera  a),  le  parole  «nei  casi  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «quando nei confronti di  un  soggetto  di
cui all'articolo 2 sono accertati i presupposti indicati»; 
      3) alla lettera b), le parole «di cui  all'articolo  32»,  sono
soppresse; 
    ee) all'articolo 28: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Per i soggetti di cui all'articolo 2 la  riduzione  o  la
conversione e' disposta con riferimento alle  riserve,  alle  azioni,
alle altre partecipazioni, agli strumenti di capitale computabili nei
fondi propri su base individuale e alle passivita' computabili di cui
all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche con durata residua
inferiore a un anno,  quando  si  realizzano  per  detti  soggetti  i
presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a).» 
      2) al comma 2: 
        2.1 la lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  le
riserve,  le  azioni,  le  altre  partecipazioni,  gli  strumenti  di
capitale emessi dalla capogruppo, computabili  nei  fondi  propri  su
base individuale  o  consolidata  e  le  passivita'  computabili  che
rispettano i  requisiti  di  cui  all'articolo  16-octies,  comma  6,
lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno;»; 
        2.2 la lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  le
riserve,  le  azioni,  le  altre  partecipazioni,  gli  strumenti  di
capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso  dalla
capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia
consolidata e le passivita' computabili che rispettano i requisiti di
cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con  durata
residua inferiore a un anno; se del  gruppo  fa  parte  una  societa'
avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in
conformita' dell'articolo 30.» 
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Se gli strumenti e le passivita' oggetto di riduzione
o conversione  sono  stati  acquistati  dall'ente  designato  per  la
risoluzione indirettamente mediante  altre  componenti  dello  stesso
gruppo soggetto a risoluzione, il potere di ridurre o  di  convertire
tali strumenti e passivita' e' esercitato  di  modo  che  le  perdite
siano effettivamente trasferite dal loro emittente all'ente designato
per la risoluzione attraverso le componenti del gruppo interessate  e
che  l'emittente  sia  ricapitalizzato  dall'ente  designato  per  la
risoluzione.»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. La riduzione o la  conversione  e'  disposta  nell'ordine
indicato dall'articolo 52, limitatamente alle passivita' indicate nel
presente articolo. Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5  e
6.»; 
    ff) all'articolo 29: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nel
caso previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera a), il provvedimento
e' pubblicato secondo la previsione dell'articolo 32, commi 3 e 5.»; 
      2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Si
applicano altresi' gli articoli 87 e 88.»; 
      3) al  comma  3,  le  parole  «e  assicurare  il  rispetto  dei
requisiti prudenziali» sono sostituite dalle seguenti: «,  assicurare
il rispetto dei requisiti  prudenziali  e  conseguire  gli  obiettivi
della risoluzione»; 
      4) al comma 4, dopo le parole «strumenti di capitale emessi  da
una societa' controllata e  computabili  nei  fondi  propri  su  base
consolidata» sono inserite le seguenti: «e  quello  delle  passivita'
computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies,
comma 6, lettera a), anche se  con  durata  residua  inferiore  a  un
anno»; 
      5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Della riduzione o conversione  delle  riserve,  delle
azioni, delle altre partecipazioni, degli  strumenti  di  capitale  e
delle passivita' computabili,  che  rispettano  i  requisiti  di  cui
all'articolo 16-octies, comma 6, lettera  a),  anche  se  con  durata
residua inferiore a  un  anno,  si  tiene  conto  per  verificare  il
rispetto delle condizioni previste dall'articolo 49, comma 6, lettera
a), e comma 8, lettera a).»; 
    gg) all'articolo 30: 
      1) al comma 1, le parole «su cui applicare queste  misure  sono
computati nei fondi propri su base individuale  e  consolidata»  sono
sostituite dalle seguenti: «o le passivita' su cui  applicare  queste
misure  sono  computati  nei  fondi  propri  su  base  individuale  e
consolidata o nel requisito  minimo  di  fondi  propri  e  passivita'
computabili per le componenti del gruppo soggetto a  risoluzione  che
non sono enti designati per la risoluzione»; 
      2) al comma 2, le parole «di capitale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e delle passivita' di cui all'articolo 28»; 
      3) al comma 3: 
        3.1 alla lettera a), le parole «computabili nei fondi  propri
su base individuale» sono sostituite dalle seguenti: «e le passivita'
soggetti a riduzione o conversione»; 
        3.2 alla lettera b), le parole «computabili nei fondi  propri
su base consolidata» sono sostituite dalle seguenti: «e le passivita'
soggetti a riduzione o conversione»; 
      hh) all'articolo 31: 
        a) al comma 1, dopo le parole «Ai titolari  degli  strumenti»
sono inserite le seguenti: «o delle passivita'»; 
        b) al comma 2, dopo le parole «Ai titolari  degli  strumenti»
sono inserite le seguenti: «o delle passivita'»; 
      ii) all'articolo 32: 
        1) al comma 1: 
          1.1 dopo la parola «Quando» sono inserite le  seguenti:  «,
nei casi previsti  dall'articolo  7  paragrafo  3,  lettera  e),  del
regolamento  (UE)  n.  806/2014  del   Parlamento   europeo   e   del
Consiglio,»; 
          1.2 alla lettera b), al numero 5, le  parole  «lettera  d)»
sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)»; 
  2) al comma 4, dopo le parole: «alle autorita'  competenti  per  la
vigilanza» sono inserite le seguenti: «o la risoluzione»; 
    ll) dopo l'articolo 32, e' inserito il seguente: 
  «Art.  32-bis.  (Presupposti  per  l'avvio  della  risoluzione  nei
confronti del gruppo bancario cooperativo). - 1. In  caso  di  gruppo
bancario  cooperativo,  la  risoluzione  puo'  essere   avviata   nei
confronti della societa' capogruppo e di una o piu' banche  affiliate
appartenenti allo stesso gruppo di risoluzione quando  i  presupposti
indicati all'articolo  20,  commi  1,  lettera  b),  e  2,  risultano
accertati  nei  confronti  del  gruppo   di   risoluzione   nel   suo
complesso.»; 
    mm) all'articolo 33: 
      1) al comma 2, le parole «la sussistenza dei presupposti di cui
all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e' verificata  in  capo  a
essa e ad almeno una banca da essa  controllata  o,  quando  la  sede
legale  della  banca  e'  stabilita  fuori  dell'Unione  Europea,  se
l'autorita' dello Stato terzo ha determinato che per essa  sussistono
i presupposti  per  l'avvio  della  risoluzione  secondo  il  proprio
ordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «e' verificata  in  capo
ad essa la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20,  commi
1, lettera b), e 2»; 
      2) al comma 3: 
        2.1 dopo le parole  «la  risoluzione  puo'»  e'  inserita  la
seguente: «comunque»; 
        2.2 la lettera a),  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  la
societa' e' un ente designato per la risoluzione;»; 
        2.3 la lettera b),  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  la
sussistenza  dei  presupposti  indicati  all'articolo  20,  commi  1,
lettera b), e 2, e' verificata con riguardo ad almeno una banca o una
SIM da essa controllata che non e' a sua volta un ente designato  per
la risoluzione;»; 
        2.4 la lettera c),  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  la
situazione patrimoniale della banca o della SIM  controllata  di  cui
alla lettera b) e' tale  che  il  suo  dissesto  minaccia  il  gruppo
soggetto a risoluzione nel suo complesso ed  e'  necessario  adottare
un'azione di risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa
o del gruppo.»; 
        2.5 il comma 4 e' abrogato; 
        2.6 al comma 5, alla lettera b), dopo le  parole  «in  questo
caso» sono inserite le seguenti: «il piano di risoluzione prevede che
la  societa'  finanziaria  intermedia  sia  individuata   come   ente
designato per la risoluzione e»; 
    nn) all'articolo 34, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Per gli atti compiuti in attuazione  dei  provvedimenti
indicati al comma 2, lettera c), la  responsabilita'  dei  componenti
degli organi di amministrazione e  controllo  e  dell'alta  dirigenza
dell'ente sottoposto a risoluzione e' limitata ai soli casi di dolo o
colpa grave.»; 
    oo) all'articolo 37: 
      1) al comma 3, dopo le parole «nell'articolo  81,  commi»  sono
inserite le seguenti: «1-ter,»; 
      2) al comma 6, dopo le parole «nell'articolo  81,  commi»  sono
inserite le seguenti: «1-ter,»; 
    pp) dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: 
  «Art. 37-bis. (Altre spese). - 1. La  Banca  d'Italia  recupera  le
somme corrisposte a terzi da essa o dal fondo di risoluzione unico in
relazione all'esecuzione di adempimenti e  procedure  previsti  dalla
legge ai fini dello svolgimento delle cessioni di  cui  al  Capo  IV,
Sezione II, secondo una o piu' delle seguenti modalita': 
    a) a valere sul corrispettivo pagato dal cessionario ai  titolari
delle azioni o delle partecipazioni cedute o  all'ente  sottoposto  a
risoluzione; 
    b)   dall'ente   sottoposto   a   risoluzione,   come   creditore
privilegiato; 
    c)  a  valere  su  eventuali  proventi  dell'ente-ponte  o  della
societa' veicolo per la gestione di attivita'.»; 
    qq) all'articolo 38,  comma  1,  le  parole  «la  Banca  Centrale
Europea quando essa e'», sono soppresse; 
    rr) all'articolo 40, comma 8, le  parole  «della  Banca  Centrale
Europea in qualita' di autorita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'autorita'»; 
    ss) all'articolo 42: 
      1) al comma 3: 
        1.1 prima della lettera a) e' inserita la seguente: 
          «0a) dispone la costituzione dell'ente-ponte  in  forma  di
societa' per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo  statuto.  La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della  Banca
d'Italia  tiene  luogo   del   deposito   dell'atto   costitutivo   e
dell'iscrizione della societa' nel registro delle  imprese,  nonche',
fermo restando il comma 7, di  ogni  adempimento  necessario  per  la
costituzione della societa'. In deroga all'articolo  2331,  comma  2,
del codice civile, per le operazioni compiute in nome della  societa'
prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale
risponde soltanto la societa' con il proprio  patrimonio.  A  seguito
del loro insediamento gli amministratori  della  societa'  curano  il
perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge;»; 
        1.2 alla lettera a), le parole «l'atto costitutivo e lo» sono
sostituite dalle seguenti: «le modiche all'atto costitutivo e allo»; 
        1.3 la lettera b),  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  in
funzione dell'assetto proprietario dell'ente-ponte nomina  o  approva
la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e  controllo
dello stesso, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni;»; 
    tt) all'articolo 43 il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
      «3. La Banca d'Italia puo' disporre  la  cessione  a  un  terzo
delle azioni o  delle  altre  partecipazioni  o  dei  diritti,  delle
attivita' o delle passivita' da esso acquisiti, purche'  la  cessione
avvenga   mediante   una   procedura   aperta,    trasparente,    non
discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti e assicurando
che la cessione avvenga a condizioni di mercato.  Se  necessario  per
conseguire gli  obiettivi  indicati  all'articolo  42,  comma  1,  la
cessione puo' essere disposta anche  sulla  base  di  trattative  con
potenziali acquirenti a livello individuale.»; 
    uu) all'articolo 45: 
      1) al comma 1, le parole «attraverso una successiva cessione  o
la liquidazione della  societa'  veicolo  medesima»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, anche attraverso  una  successiva  cessione  degli
stessi o delle partecipazioni nella societa'  stessa  ovvero  la  sua
liquidazione» ; 
      2) al comma 2: 
        2.1 all'alinea, la parola «approva» e' soppressa; 
        2.2 prima della lettera a) e' inserita la seguente: 
          «0a) dispone la costituzione della societa' veicolo per  la
gestione delle attivita' in forma di societa' per azioni e ne  adotta
l'atto costitutivo e lo  statuto.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del provvedimento della  Banca  d'Italia  tiene  luogo  del
deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della  societa'  nel
registro delle imprese, nonche' di ogni adempimento necessario per la
costituzione della societa'. In deroga all'articolo  2331,  comma  2,
del codice civile, per le operazioni compiute in nome della  societa'
prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale
risponde soltanto la societa' con il proprio  patrimonio.  A  seguito
del loro insediamento gli amministratori  della  societa'  curano  il
perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge;»; 
  3) alla lettera a),  le  parole  «l'atto  costitutivo  e  lo»  sono
sostituite dalle seguenti: «approva le modiche all'atto costitutivo e
allo»; 
  4) la lettera b), e' sostituita dalla  seguente:  «b)  in  funzione
dell'assetto proprietario della societa', nomina o approva la  nomina
dei componenti degli organi  di  amministrazione  e  controllo  della
stessa, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.»; 
    vv) all'articolo 49: 
      1) al comma 1: 
        1.1  alla  lettera  f),  le  parole  «o  di  una  controparte
centrale» sono soppresse e dopo le parole «risoluzione  ai  sistemi,»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  o  di  una  controparte   centrale
autorizzata  nell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  14   del
regolamento (UE) n. 648/2012  o  riconosciuta  dall'AESFEM  ai  sensi
dell'articolo 25 del medesimo regolamento»; 
        1.2  alla  lettera  g),  e'  aggiunto,  in  fine,  il  numero
seguente: 
    «iii-bis)  le  passivita'  nei  confronti  di  soggetti  di   cui
all'articolo  2  che  appartengono  allo  stesso  gruppo  soggetto  a
risoluzione ma non sono enti designati  per  la  risoluzione,  tranne
quando queste passivita' abbiano, nella gerarchia applicabile in sede
concorsuale,  rango  pari  o  inferiore  a  quelle  derivanti   dagli
strumenti  di  debito  chirografario  di  secondo  livello,  di   cui
all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario.»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. La Banca d'Italia valuta l'opportunita' di escludere,
in tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in ai sensi del comma
2 le passivita', diverse da  quelle  indicate  al  comma  1,  lettera
iii-bis),  nei  confronti  di  componenti  del  gruppo   soggetto   a
risoluzione  che  non  sono  esse  stesse  enti  designati   per   la
risoluzione,  tenuto  conto  della  attuazione  della  strategia   di
risoluzione prescelta.»; 
    zz) l'articolo 50 e' abrogato; 
    aaa) all'articolo 52, comma 1: 
      1) alla lettera a), al numero v), sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, compresi gli strumenti di debito chirografario di
secondo livello di cui all'articolo  12-bis,  Testo  Unico  Bancario,
secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale »; 
      2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti
passivita'   ammissibili,   compresi   gli   strumenti   di    debito
chirografario di secondo livello di cui  all'articolo  12-bis,  Testo
Unico Bancario, sono convertite in azioni  computabili  nel  capitale
primario di  classe  1  secondo  la  gerarchia  applicabile  in  sede
concorsuale.»; 
    bbb) all'articolo 56: 
      1)  al  comma  2,  le  parole   «dalla   Banca   d'Italia   con
provvedimenti di carattere generale o particolare.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 105.»; 
      2) al comma 5, le parole  «la  Banca  Centrale  Europea  quando
questa e'» sono soppresse; 
      3) al comma 8, le parole  «la  Banca  Centrale  Europea  quando
questa e'» sono soppresse; 
    ccc) all'articolo 59: 
      1) al comma 1, le  parole  «a  norma  dell'articolo  49»  e  il
secondo periodo sono soppressi; 
      2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. La  Banca  d'Italia,  anche  con  atti  di  carattere
generale, puo' prevedere che l'obbligo previsto al  comma  1  non  si
applichi ai soggetti di cui all'articolo 2 per i quali  il  requisito
minimo di fondi propri e passivita' computabili  e'  pari  alla  sola
componente  di  assorbimento  delle  perdite  di   cui   all'articolo
16-quinquies, comma 2, lettera a), sempre che  questo  requisito  non
sia soddisfatto mediante passivita' disciplinate dal  diritto  di  un
Paese terzo sprovviste della clausola di cui al comma 1. 
        4-ter. Se un soggetto di cui  all'articolo  2  determina  che
l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 e'  impraticabile  a
causa di ostacoli legali o di altra natura, esso notifica la  propria
determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni, nonche' il
grado della passivita' in questione nella  gerarchia  applicabile  in
sede concorsuale. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca
d'Italia e' sospeso l'obbligo di cui al comma 1. 
        4-quater. Il comma 4-ter si applica alle sole  passivita'  da
soddisfarsi con preferenza rispetto ai  crediti  dovuti  ai  titolari
degli   strumenti   chirografari   di   secondo   livello    indicati
dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, purche' esse non siano
rappresentate da titoli di debito non garantiti. 
        4-quinquies. A seguito della notifica di cui al comma  4-ter,
la Banca  d'Italia  puo'  chiedere  le  informazioni  necessarie  per
valutare gli effetti sulla risolvibilita' dell'emittente. Se la Banca
d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1
non  e'  impraticabile,  essa  puo'  richiedere  l'inclusione   della
clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la  risolvibilita'
dell'emittente.  La  Banca   d'Italia   puo'   inoltre   chiedere   a
quest'ultimo di  modificare  le  proprie  prassi  aziendali  relative
all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1. 
        4-sexies. Se, con riguardo a una classe di passivita'  aventi
lo stesso grado nella gerarchia concorsuale applicabile,  l'ammontare
delle passivita' beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter  e
di quelle escluse o ragionevolmente suscettibili  di  essere  escluse
dal bail-in, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, e' superiore  al
10 per cento  dell'importo  complessivo  delle  passivita'  di  detta
classe, la Banca d'Italia valuta l'impatto di tale circostanza  sulla
risolvibilita' dell'emittente, avuto riguardo anche a quanto previsto
dall'articolo  87.  Se  ritiene  che  vi   siano   impedimenti   alla
risolvibilita' dell'emittente o del gruppo cui questi appartiene,  la
Banca d'Italia applica i poteri di cui agli articoli 14 e 15. 
        4-septies.  La  Banca  d'Italia  puo',  anche  con  atti   di
carattere generale, specificare sulla base delle  norme  tecniche  di
regolamentazione predisposte dall'ABE le categorie di passivita' alle
quali si applica il comma 4-ter. 
        4-octies. Le passivita' per le quali l'emittente non  adempia
all'obbligo di inserire la clausola di cui  al  comma  1  ovvero  che
siano beneficiarie dell'esenzione di cui  al  comma  4-ter  non  sono
computate ai fini del requisito minimo di fondi propri  e  passivita'
computabili.»; 
    ddd) all'articolo 60, comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le parole «e dal Capo IV,» sono inserite le
seguenti: «nonche' alle istruzioni del Comitato di Risoluzione  Unico
ai sensi delle disposizioni del MRU,»; 
      2) alla lettera n), le parole «quale autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «, quando e' l'autorita' competente,»; 
    eee) all'articolo 61, comma 1,  lettera  f),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, senza che il contraente abbia diritto al
risarcimento  del  danno  o  al  pagamento  di  penali  previste  dal
contratto»; 
    fff) all'articolo 65: 
      1) al comma 3, le parole «o di gestione» sono sostituite  dalle
seguenti:  «della  crisi,  una  sospensione   dell'obbligo   di   cui
all'articolo 19-bis o una misura di gestione»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Ai fini dei commi 1, 2  e  3,  del  presente  articolo  e
dell'articolo  68,  comma  1,  una  sospensione  degli  obblighi   di
pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di garanzia  ai
sensi degli articoli 19-bis, 66 e 67 non costituiscono  inadempimento
di un obbligo contrattuale ne' stato di insolvenza.»; 
    ggg) all'articolo 66: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La sospensione a norma del comma 1 non  si  applica  agli
obblighi di pagamento e di consegna nei confronti: 
          a) dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli  o  dei
relativi operatori; 
          b) di controparti centrali autorizzate nell'Unione a  norma
dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012  e  di  controparti
centrali di  Paesi  terzi  riconosciute  dall'AESFEM  in  conformita'
dell'articolo 25 di detto regolamento; 
          c) delle banche centrali.»; 
      2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. La Banca d'Italia, tenuto  conto  delle  circostanze,
individua gli obblighi di  pagamento  o  di  consegna  oggetto  della
sospensione e valuta se sia necessario applicare  quest'ultima  anche
agli obblighi relativi  ai  depositi  ammissibili  al  rimborso,  ivi
inclusi i  depositi  protetti  di  persone  fisiche,  microimprese  e
piccole e medie imprese. 
        3-ter. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1
e' esercitata con riguardo ai depositi ammissibili  al  rimborso,  la
Banca d'Italia puo' disporre che i depositanti abbiano accesso  a  un
importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00
se e nella misura in  cui  cio'  e'  compatibile  con  la  situazione
finanziaria e la liquidita' del soggetto in risoluzione.»; 
    hhh) all'articolo 67, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il potere di cui al comma 1 non si applica: 
        a) ai diritti di garanzia attribuiti ai sistemi di  pagamento
o di regolamento titoli o ai relativi operatori; 
        b) alle controparti centrali autorizzate nell'Unione a  norma
dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012  e  di  controparti
centrali  di  Paesi  terzi  riconosciute  dall'ESMA  in   conformita'
dell'articolo 25 di detto regolamento; 
        c) alle banche centrali in relazione ad  attivita'  dell'ente
sottoposto a risoluzione date in pegno o fornite mediante  margini  o
altre forme di garanzia.»; 
    iii) all'articolo 68: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: 
          a)  ai  contratti  conclusi  nell'ambito  di   sistemi   di
pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori; 
          b) le controparti centrali autorizzate nell'Unione a  norma
dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012  e  di  controparti
centrali  di  Paesi  terzi  riconosciute  dall'ESMA  in   conformita'
dell'articolo 25 di detto regolamento; 
          c) le banche centrali.»; 
      2) il comma 8 e' abrogato; 
    lll) dopo l'articolo 68, e' inserito il seguente: 
  «Art.   68-bis.(Riconoscimento   contrattuale   dei    poteri    di
sospensione) - 1. Quando a un contratto finanziario disciplinato  dal
diritto di uno Stato terzo si applicherebbero  gli  articoli  19-bis,
65, 66, 67 e 68,  se  fosse  disciplinato  dal  diritto  italiano,  i
soggetti di cui all'articolo 2 includono nel contratto  una  clausola
con cui le parti riconoscono che la Banca d'Italia puo' esercitare  i
poteri disciplinati dai suddetti articoli nei confronti dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto stesso e accettano  di  essere
vincolate a quanto previsto dall'articolo 65. 
  2. La capogruppo italiana di un gruppo  bancario  assicura  che  le
banche extracomunitarie, le imprese di investimento  di  paesi  terzi
diverse dalle banche e le societa' finanziarie  aventi  sede  in  uno
Stato terzo da essa controllate inseriscano nei contratti  finanziari
da esse stipulati una clausola che escluda che l'esercizio dei poteri
di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi della capogruppo da
parte della Banca d'Italia costituisca  causa  per  l'attivazione  di
meccanismi terminativi o per l'escussione delle garanzie  relativi  a
detti contratti. 
  3. Non e' tenuta al rispetto dell'obbligo di  cui  al  comma  2  la
capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata  in
un altro Stato membro. 
  4. La Banca d'Italia puo' esercitare i poteri di cui agli  articoli
19-bis, 65, 66, 67 e 68 anche in assenza della  clausola  di  cui  al
comma 1.»; 
    mmm) all'articolo 70: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. In caso di  soggetti  facenti  parte  di  un  gruppo  con
componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con  succursali
significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani
di   risoluzione,   la   valutazione   della    risolvibilita',    la
determinazione delle misure  volte  ad  affrontare  o  rimuovere  gli
impedimenti alla  risolvibilita',  la  determinazione  del  requisito
minimo  di  fondi  propri  e  passivita'  computabili,   nonche'   la
predisposizione e l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando
riguardano  il  gruppo,  avvengono   nell'ambito   dei   collegi   di
risoluzione  di  cui  al  comma  1-bis  e  nei  collegi  europei   di
risoluzione di cui  al  comma  1-quater  in  conformita'  alle  norme
tecniche di regolamentazione adottate dalla  Commissione  Europea.  A
tal fine, la Banca d'Italia coopera con i membri dei  collegi  a  cui
partecipa.»; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  1-quater,  la
Banca d'Italia, quando  e'  l'autorita'  di  risoluzione  di  gruppo,
istituisce  e  presiede  un  collegio   di   risoluzione   al   quale
partecipano: 
          a) le autorita' di risoluzione degli Stati  membri  in  cui
hanno sede le societa' controllate incluse nella  vigilanza  su  base
consolidata; 
          b) le autorita' di risoluzione degli Stati  membri  in  cui
hanno  sede  le  societa'  di   partecipazione   finanziaria   o   di
partecipazione finanziaria mista che controllano almeno una banca del
gruppo; 
          c) le autorita' di risoluzione degli Stati  membri  in  cui
sono stabilite succursali significative; 
          d) l'autorita'  di  vigilanza  su  base  consolidata  e  le
autorita'  competenti  degli  Stati  membri  le  cui   autorita'   di
risoluzione  partecipano  al  collegio,  le   quali   possono   farsi
accompagnare da un rappresentante della propria banca centrale; 
          e) i ministri dell'economia e  delle  finanze  degli  Stati
membri indicati alle lettere a), b), c) e d); 
          f) le autorita' responsabili per la vigilanza  sui  sistemi
di garanzia dei depositanti degli Stati membri indicati alle  lettere
a), b), c) e d); 
          g) l'ABE; 
          h) su loro richiesta, e  in  qualita'  di  osservatori,  le
autorita' di risoluzione di Stati terzi in  cui  ha  sede  una  banca
controllata da una componente del gruppo ovvero in  cui  quest'ultima
ha stabilito  una  succursale  significativa.  La  partecipazione  di
queste  autorita'  avviene  mediante  invito  da  parte  della  Banca
d'Italia e a condizione  che  esse  siano  soggette  a  requisiti  di
riservatezza equivalenti a quelli previsti dall'articolo 77. 
        1-ter. In qualita' di presidente del collegio di  risoluzione
di cui al comma 1-bis, la Banca d'Italia: 
          a) predispone,  sentiti  gli  altri  membri  del  collegio,
protocolli e procedure per il funzionamento del collegio stesso; 
          b) coordina tutte le attivita' del collegio; 
          c) convoca e presiede tutte  le  riunioni  del  collegio  e
tiene prontamente e pienamente informati i suoi membri  con  riguardo
all'organizzazione delle riunioni, delle principali problematiche  da
discutere e punti all'ordine del giorno; 
          d) informa i membri del collegio di ogni riunione  in  modo
che essi possano chiedere di partecipare; 
          e)  decide  quali  membri  e  osservatori   invitare   alle
riunioni, tenendo in considerazione la rilevanza  della  problematica
da discutere per i membri e gli  osservatori,  e  in  particolare  il
possibile impatto sulla stabilita'  finanziaria  negli  Stati  membri
interessati,  e  fermo  restando  il  diritto  delle   autorita'   di
risoluzione  a  partecipare  alle  riunioni  in  cui  sono   discussi
argomenti relativi a una decisione comune  o  a  una  componente  del
gruppo nel loro Stato membro; 
          f) tiene prontamente informati tutti i membri del  collegio
delle decisioni e delle risultanze delle riunioni. 
        1-quater. Quando una banca, un'impresa di investimento o  una
societa' finanziaria di uno Stato terzo controlla due o piu' soggetti
di cui all'articolo 2 aventi sede legale in Italia  e  in  almeno  un
altro Stato membro ovvero ha stabilito  succursali  significative  in
Italia e in almeno un altro Stato membro, la Banca d'Italia,  insieme
alle autorita' di risoluzione degli altri Stati  membri  interessati,
istituisce un collegio europeo  di  risoluzione.  La  Banca  d'Italia
presiede il collegio europeo di risoluzione  se  il  soggetto  avente
sede legale nello Stato  terzo  controlla  le  societa'  aventi  sede
legale nell'Unione europea attraverso una societa' avente sede legale
in Italia. Se questa condizione non  risulta  verificata  per  alcuno
Stato membro, la Banca d'Italia presiede il collegio solo se essa  e'
l'autorita' di risoluzione della societa'  con  attivita'  totali  in
bilancio piu' elevate delle altre societa'  del  gruppo  aventi  sede
legale nell'Unione europea. Si applicano i commi 1-bis e 1-ter. 
        1-quinquies. L'obbligo di istituire i collegi di cui ai commi
1-bis e 1-quater non sussiste se le funzioni di cui al comma  1  sono
espletate da altri consessi o collegi che rispettano quanto  previsto
in materia di funzionamento dei collegi dal presente articolo. Per  i
soli collegi europei di risoluzione, l'esenzione di cui  al  presente
comma e' subordinata  al  mutuo  accordo  degli  altri  Stati  membri
interessati.»; 
    nnn)  all'articolo  71,  comma  1,  la  parola  «ammissibili»  e'
sostituita dalla seguente: «computabili»; 
    ooo) gli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 sono abrogati; 
    ppp) al Titolo V, dopo l'articolo 78, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 78-bis. (Partecipazione al Fondo di Risoluzione Unico). -  1.
I soggetti tenuti al versamento dei contributi previsti dal Titolo V,
Capo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, versano alla Banca d'Italia tali contributi ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
nonche' dell'accordo fra gli Stati  membri  sul  trasferimento  e  la
messa in comune dei contributi al Fondo di Risoluzione Unico fatto  a
Bruxelles il 21 maggio 2014 e ratificato  ai  sensi  della  legge  22
novembre  2015,  n.  188,  e  adempiono  gli   altri   obblighi   ivi
disciplinati. 
  2. La Banca d'Italia trasferisce al Fondo di  Risoluzione  Unico  i
contributi raccolti dai soggetti indicati dal comma 1, secondo quanto
previsto ai sensi del regolamento e dell'accordo ivi citati. 
  3. I contributi raccolti ai sensi del comma 1 costituiscono -  fino
al trasferimento di cui al comma 2 - un patrimonio autonomo, distinto
a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e  da  quello
di ciascun soggetto che li ha  versati.  Questo  patrimonio  risponde
esclusivamente delle obbligazioni  contratte  per  l'esercizio  delle
funzioni previste ai sensi del presente articolo. Su di esso non sono
ammesse azioni dei creditori della Banca  d'Italia  o  nell'interesse
degli stessi, ne' quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato
i contributi o nell'interesse degli stessi. 
  Art. 78-ter. (Recupero degli aiuti di Stato). - 1. A seguito  della
notifica di una decisione di recupero di aiuti di Stato  erogati  dal
Fondo di Risoluzione Unico, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento
(UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  la  Banca
d'Italia, con provvedimento da adottare entro due mesi dalla data  di
notifica della  decisione,  individua,  ove  necessario,  i  soggetti
tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta  gli  importi  dovuti  e
determina le modalita' e i termini del  pagamento.  Il  provvedimento
della Banca d'Italia costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati. 
  2. La riscossione degli importi dovuti  e'  effettuata  secondo  le
modalita' previste  dall'articolo  145,  comma  9,  del  Testo  Unico
Bancario;  gli  importi  riscossi  sono  versati   al   Comitato   di
Risoluzione Unico. 
  3.   Le   informazioni   richieste   dalla   Commissione    europea
sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite  dalla
Banca d'Italia, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.»; 
    qqq) all'articolo 88, dopo il comma 3 e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis.  Alle  indennita'  spettanti  ai  soggetti  incaricati  della
valutazione ai sensi del presente articolo si applica l'articolo  37,
commi 7 e 8.».; 
    rrr) All'articolo 96: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Nei confronti dei  soggetti  indicati  all'articolo  2  e
delle succursali stabilite in Italia di  banche  extracomunitarie  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista  dall'articolo
144, comma 1, del Testo  Unico  Bancario,  per  l'inosservanza  degli
articoli 9, 15,  16,  16-bis,  16-quater,  16-quinquies,  16-septies,
16-octies,  16-novies,   16-undecies,   16-duodecies,   16-terdecies,
16-quaterdecies, 19, comma 1, 33, comma  6,  58,  59,  60,  comma  1,
lettere a) e h), 68-bis, 70, commi 2 e 3, 80, comma  1,  82  e  83  o
delle relative disposizioni generali  o  particolari  adottate  dalla
Banca d'Italia. La medesima  sanzione  amministrativa  pecuniaria  si
applica  altresi'  in  caso  di  inosservanza  delle   corrispondenti
disposizioni  dell'MRU  o  delle  relative  disposizioni  generali  o
particolari  adottate  dalla  Banca  d'Italia  o  dal   Comitato   di
Risoluzione Unico, anche su raccomandazione di quest'ultimo.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il comma 1 non si applica quando l'inosservanza ha ad
oggetto le disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 806/2014.»; 
      3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere al Comitato di  Risoluzione
Unico di avviare una procedura sanzionatoria ai  sensi  dell'articolo
38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.  Con  riguardo  ai
soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera  b),  e  5,
del  regolamento  (UE)  n.  806/2014,  la  Banca  d'Italia   comunica
tempestivamente al Comitato di Risoluzione Unico  la  conclusione  di
una procedura sanzionatoria e il suo esito.»; 
    sss) all'articolo 102: 
      1)  alla  rubrica  le  parole  «:  regime   transitorio»   sono
soppresse; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Fermo restando quanto previsto dalle  norme  tecniche  di
attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani
di risoluzione e' disciplinato dal presente articolo.»; 
      3) al comma 3, la lettera q), e' sostituita dalla seguente: «q)
i requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies e il  termine
per la costituzione di questi  requisiti  conformemente  all'articolo
16-quaterdecies;»; 
      4) al comma 3, dopo la lettera q),  e'  inserita  la  seguente:
«q-bis) laddove la  Banca  d'Italia  applichi  l'articolo  16-quater,
commi 4, 5 o 7,  i  termini  per  l'adempimento  da  parte  dell'ente
designato   per    la    risoluzione    conformemente    all'articolo
16-quaterdecies;». 
    ttt) all'articolo 103: 
      1)  alla  rubrica  le  parole  «:  regime   transitorio»   sono
soppresse; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Fermo restando quanto previsto dalle  norme  tecniche  di
attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani
di risoluzione di gruppo e' disciplinato dal presente articolo.»; 
      3) al comma 2: 
        3.1 la lettera a), e' sostituita dalla seguente: 
          «a) individua, per ciascun gruppo, gli enti  designati  per
la risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione;»; 
  3.2 dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: 
    «a-bis) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con  riguardo
agli enti designati per la  risoluzione,  e  gli  impatti  di  queste
azioni per le altre componenti del gruppo; 
    a-ter) se un gruppo  comprende  piu'  di  un  gruppo  soggetto  a
risoluzione, definisce le azioni di  risoluzione  in  relazione  agli
enti designati per  la  risoluzione  di  ciascun  gruppo  soggetto  a
risoluzione e gli impatti di queste azioni per  le  altre  componenti
dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e  per  gli  altri  gruppi
soggetti a risoluzione;»; 
  3.3 la lettera b), e' sostituita dalla seguente: 
    «b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione
possono essere  applicati  ed  esercitati,  relativamente  agli  enti
designati per la risoluzione stabiliti nell'Unione europea in maniera
coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto,  da
parte di un terzo, del  gruppo  nel  suo  complesso  o  di  linee  di
business separate o di attivita' svolte da una  serie  di  componenti
del gruppo o da  singole  sue  componenti  o  da  gruppi  soggetti  a
risoluzione, e individua i  potenziali  ostacoli  a  una  risoluzione
coordinata;»; 
    uuu) all'articolo 104: 
      1)  alla  rubrica  le  parole  «:  regime   transitorio»   sono
soppresse; 
      2) al comma 1: 
        2.1 le parole «Fino all'emanazione  dei  provvedimenti  della
Banca d'Italia previsti dall'articolo 12, comma  3,  e  dall'articolo
13, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando  quanto
previsto  dalle  norme  tecniche   di   attuazione   adottate   dalla
Commissione europea,»; 
        2.2 alla lettera l), la parola «soggette» e' soppressa; 
    vvv) all'articolo 105: 
      1)  alla  rubrica  le  parole  «:  regime   transitorio»   sono
soppresse; 
      2) al comma 1, le parole «Fino all'emanazione dei provvedimenti
della Banca  d'Italia  previsti  dall'articolo  56,  comma  2,»  sono
sostituite dalle seguenti:  «Fermo  restando  quanto  previsto  dalle
norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea,».